Statuto dell’AVIS COMUNALE di TAURIANOVA (rev.2018)
ART. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
c.1 L’Associazione
"Avis Comunale di
Taurianova" è costituita tra coloro
che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e
anonimamente il proprio sangue.
c.2 L’Avis Comunale di Taurianova ha sede legale in
Taurianova (RC) attualmente corrente in Viale San Martino n. 110
ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente
nell’ambito del Comune di Taurianova (salvo deroga concessa al
successivo Art.3 c.1 bis). La variazione dell’indirizzo della
sede legale può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
c.3 L’Avis Comunale di Taurianova, che aderisce all’AVIS
Nazionale, nonché all’Avis Regionale Calabria, Provinciale di
Reggio Calabria, è dotata di piena autonomia giuridica,
patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale,
Provinciale e Regionale medesime.
ART. 2 SCOPI SOCIALI
c.1 L’Avis Comunale di Taurianova è un’associazione di
volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non
ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità,
religione, ideologia politica.
c.2 L’AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue -
intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata,
non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore
umanitario universale ed espressione di solidarietà e di
civismo, che configura il donatore quale promotore di un
primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute,
anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della
solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della
tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali
propri, con quelli dell’AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale
sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio
Sanitario Nazionale, si propone di:
- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo
il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi
derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di
sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il
buon utilizzo del sangue;
- b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei
cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia
trasfusionale;
- c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria
dei cittadini;
- d) Favorire l’incremento della propria base associativa;
- e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e
dell’associazionismo.
ART.3 ATTIVITÁ
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati
nell’Art. 2 del presente Statuto, l’Avis Comunale, coordinandosi
con l’AVIS Nazionale,
Regionale e
Provinciale sovraordinate e con le Istituzioni Pubbliche
competenti, svolge le seguenti attività:
- a) Attività di chiamata dei donatori in scadenza per
donazioni di sangue intero o in aferesi;
- b) Attività di raccolta di sangue intero e di
emocomponenti da svolgersi in armonia con le direttive e gli
accordi di Avis Provinciale Rc e Avis Regionale Calabria;
- c) Promuove e organizza campagne di comunicazione
sociale, informazione e promozione del dono del sangue,
nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna
ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con
quelle affini che promuovono l’informazione a favore della
donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e
delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa
associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini
e materiale multimediale;
- f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le
finalità indicate dall’AVIS Provinciale e/o Regionale e/o
Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria
competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne,
con particolare riferimento al mondo della scuola e delle
Forze Armate;
- g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di
fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno
della ricerca scientifica;
- h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa
alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri
rappresentanti all’uopo nominati.
c.1 bis L’Avis Comunale di Taurianova svolge, in
coordinamento con l’Avis Provinciale di Reggio Calabria ed in
attuazione delle direttive della medesima, attività
istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano
costituite altre associazioni Avis.
c.2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e
di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque
connesse, l’Associazione può compiere esclusivamente attività
commerciali e produttive marginali, in osservanza delle
condizioni di legge.
ART. 4 SOCI E VITA ASSOCIATIVA
c.1 È socio dell’Avis Comunale di Taurianova chi dona
periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di
salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con
continuità alla attività associativa e chi, non effettuando
donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di
riconosciuta validità nell’ambito associativo.
c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che
esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito
associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori
periodici dell’Avis Comunale medesima.
c.3 L’adesione all’Avis Comunale di Taurianova da parte dei
soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del
presente articolo deve essere deliberata, su istanza
dell’interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.
c.4 L’adesione del socio all’Avis Comunale di Taurianova
comporta l’automatica adesione del medesimo all’AVIS Nazionale,
nonché all’Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.
c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può
essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 5.
c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né
in vita né ad eredi o legatari.
c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente
statuto partecipa all’Assemblea Comunale degli Associati con
diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.
ART. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1 La qualifica di socio si perde per:
- a) dimissioni;
- b) cessazione dell’attività donazionale o di
collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di
due anni;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi
derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario
ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino
l’Associazione e i suoi membri.
c. 2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b)
del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato
dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio
Direttivo Comunale.
c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà
presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei
Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle
corrispondenti norme statutarie dell’Avis Regionali.
c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è
ricorribile, entro i 30 giorni successivi all’adozione dello
stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà
inappellabilmente, ai sensi del c.5 dell’Art. 16 dello statuto
dell’AVIS Nazionale.
c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione
deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso
perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della
decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di
giurisdizione competenti e aditi.
c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai
sensi del presente articolo estromette il socio dall’Avis
Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e
dall’AVIS Nazionale.
ART. 6 ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI
c.1 L’Avis Comunale di Taurianova può istituire un albo di
benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o
giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una
tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e
materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal
Consiglio Direttivo Comunale.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la
qualifica di benemerito anche a personalità del mondo
scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e
nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa.
ART. 7 ORGANI
c.1 Sono organi di governo dell’Avis Comunale di Taurianova:
- a) l’Assemblea Comunale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo Comunale;
- c) il Presidente e il Vicepresidente.
c.2 È organo di controllo dell’Avis Comunale di Taurianova il
Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 8 L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da
tutti i soci che, all’atto della convocazione dell’Assemblea
medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non
abbiano ricevuto provvedimento d’espulsione.
c.2 Compongono altresì l’Assemblea Comunale i soci di tutte
le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di
competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a
mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei
Vicepresidenti.
c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.
c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla
seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare,
conferendogli delega scritta, da un altro socio.
c.5 Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una
delega.
c.6 L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via
ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese di febbraio,
per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal
Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del
preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
c.7 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve
assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in
gioco interessi vitali dell’Avis Comunale e nei casi di
impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione,
nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o
fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o
dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.8 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione
con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della
seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o
messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
c.9 In prima convocazione l’Assemblea è validamente
costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi
componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il
numero degli associati presenti direttamente o per delega.
c.10 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove
risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
c.11 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno
tre quarti dei soci.
c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di
deliberazione si intende respinta.
c.13 Alle sedute dell’Assemblea Comunale degli Associati
partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo
Comunale.
c.14 Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio
consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del
Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.
c.15 Della convocazione dell’Assemblea Comunale viene data
comunicazione all’Avis Provinciale, la quale potrà inviare un
proprio rappresentante.
ART.9 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 Spetta all’Assemblea:
- a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato
da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal
Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti;
- b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal
Consiglio Direttivo Comunale;
- c) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle
direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e
l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio
Direttivo Comunale;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio
Direttivo Comunale;
- e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci
nell’Assemblea Provinciale sovraordinata;
- f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti;
- g) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte
dal Consiglio Direttivo Comunale;
- h) la formulazione all’Assemblea Provinciale della
proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis
Provinciale;
- i) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del
Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli
associati;
- j) la nomina dei liquidatori;
- k) la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
- l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato,
per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo
associativo.
c.2 Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non
sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.
ART. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE
c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri,
eletti dall’Assemblea Comunale degli Associati nel numero
stabilito dall’Assemblea elettiva.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al
proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario,
il Tesoriere, che, per delibera del Consiglio stesso, può anche
coincidere con il Segretario, i quali costituiscono l’Ufficio di
Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle
delibere del Consiglio medesimo.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via
ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31
gennaio, rispettivamente per l’approvazione definitiva del
preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale degli
Associati nei termini di cui al c.6 dell’Art. 8 e in via
straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente,
un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la
variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i
capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato
dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della
somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o
maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato
nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza,
anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno
due giorni prima.
c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della
maggioranza dei consiglieri.
c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei
presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o
della proposta di modifica statutaria da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea comunale, per le quali occorre
il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio
Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato
motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con
deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale
della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza
assenza.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare
uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino
al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai
sensi del comma 1 del presente articolo.
c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati,
nell’ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano
accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione
mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in
regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso
dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio
ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.
c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica
insieme agli altri.
c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare
contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero
Consiglio.
c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione,
fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per
statuto, all’Assemblea Comunale degli Associati, nonché
l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e
l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od
opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove
ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore
Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con
apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata
dell’incarico.
c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di
diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta
eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li
riguardino - con voto consultivo.
c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre,
costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità
enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite
anche le competenze del Comitato medesimo.
c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia
impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo
Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi
di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett.
d) del 2° comma dell’Art. 11.
c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere
singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente al
Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato
Esecutivo, ove nominato.
ART.11 IL PRESIDENTE
c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al
proprio interno, presiede l’Avis Comunale, ne ha la
rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi
ed in giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
- a) convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli
Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio di
Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno;
- b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del
Consiglio Direttivo Comunale;
- c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi
delle persone che dovranno prestare la propria opera in
favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o
autonomo ovvero di consulenza;
- d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti
straordinari nelle materie di competenza del Consiglio
Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla
ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione
che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
c.3 Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è
coadiuvato dal Segretario.
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il
Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di
fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del
Presidente.
ART.12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre
componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra
soggetti dotati di adeguata professionalità.
c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere
rinominati.
c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite
relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni
altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto
all’Assemblea Comunale degli Associati, senza diritto di voto,
intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale in cui
vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo
finanziario ed al bilancio consuntivo.
c.5 I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a
partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del
Consiglio Direttivo Comunale ove siano in trattazione materie
afferenti alla loro competenza.
c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione
non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio
di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere
all’Assemblea Comunale degli Associati di provvedere
temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di
adeguata professionalità.
ART.13 PATRIMONIO
c.1 Il patrimonio dell’Avis Comunale, costituito da beni
mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi 100,00
Euro.
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed
alimentato con:
- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni
ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e
privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento
dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative
specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività
commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis
Comunale.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà
all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi
di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei propri scopi.
c.4 È vietato all’Associazione distribuire, anche in modo
indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere
destinati unicamente alla realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 14 ESERCIZIO FINANZIARIO
c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato
dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario
dell’anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere
sottoposto alla ratifica dell’Assemblea Comunale degli
Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio
consuntivo dell’anno precedente.
ART.15 CARICHE
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non
retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti esterni all’associazione.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il
rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento
dell’incarico.
c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il
Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due
mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono
compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per
qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al
combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell’Art. 10, salvo che
i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori
ad un anno.
c.4 Lo statuto dell’Avis regionale, tenuto conto delle
esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in
ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
ART.16 ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1 Lo scioglimento dell’Avis Comunale di Taurianova può
avvenire con delibera dell’Assemblea Comunale degli Associati,
su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza
del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla
liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui
saranno devoluti all’Avis Provinciale sovraordinata ad altra
organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito
l’organismo di controllo di cui alla Legge 662/96.
ART. 17 RINVIO
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto
valgono le norme dello Statuto e del regolamento dell’AVIS
Nazionale, quelle dello Statuto dell’Avis Provinciale e di
quello dell’Avis Regionale sovraordinate che afferiscano
all’Avis Comunale, nonché quelle del codice civile e delle altre
leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/91 e del
D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.
ART. 18 NORMA TRANSITORIA
c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei
modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del
vigente statuto dell’Avis Nazionale.
Statuto Nazionale
(fonte: www.avis.it)
Lo Statuto Nazionale Avis
Deliberato il 17 Maggio 2003 in occasione della 67^ Assemblea
Nazionale in Riccione
Firmato il 13 Febbraio 2004 dal Ministro della Salute Prof. Girolamo
Sirchia il Decreto di approvazione.
INDICE
ART. 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
ART. 2
SCOPI SOCIALI
ART. 3
ATTIVITA'
ART. 4
SOCI
ART. 5
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
ART. 6
COSTITUZIONE E ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
ART. 7
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
ART. 8
ORGANI
ART. 9
L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ART.10
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
ART.11
CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.12
COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
ART.13
IL PRESIDENTE
ART.14
COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI
ART.15
GIURI' NAZIONALE
ART.16
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
ART.17
CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLE AVIS REGIONALI ED EQUIPARATE
ART.18
IL COMITATO MEDICO NAZIONALE
ART.19
PATRIMONIO
ART.20
ESERCIZIO FINANZIARIO
ART.21
CARICHE
ART.22
ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
ART.23
RINVIO
ART.24
NORMA TRANSITORIA
Art. 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
c.1L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL
SANGUE (di seguito nel testo 'AVIS', 'AVIS Nazionale' o
'Associazione') è costituita da coloro che donano volontariamente,
gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e
dalle Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali - e/o equiparate
- di appartenenza.
c.2L'AVIS, che è dotata di personalità giuridica
di diritto privato ai sensi della legge n. 49 del 20.2.1950, ha sede
legale in Milano, via Livigno n. 3.
ART. 2
SCOPI SOCIALI
c.1L'AVIS è un'associazione di volontariato,
apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette
discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità , religione,
ideologia politica.
c.2L'AVIS - che garantisce l'unitarietà di tutte
le Associazioni territoriali che ad essa aderiscono - ha lo scopo di
promuovere la donazione di sangue - intero o di emocomponenti -
volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e
consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione
di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale
promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della
salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed
internazionale i valori della solidarietà , della gratuità , della
partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla
salute.
c.3Essa pertanto, in armonia con i propri fini
istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, si
propone di:
- Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il
raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi
derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza
trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del
sangue;
- Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che
hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei
cittadini;
- Promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su
tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle
aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse
riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
- Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica,
associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello
comunitario ed internazionale;
- Promuovere lo sviluppo del volontariato e
dell'associazionismo;
- Promuovere e partecipare a programmi di cooperazione
internazionale.
Art. 3
ATTIVITA'
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali
enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'AVIS Nazionale svolge
nei confronti delle associazioni che ad essa aderiscono - a mezzo
degli organi statutari a ciò deputati - una funzione di indirizzo,
di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi
fissati dall'Assemblea Generale e rappresentando i propri associati
nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati,
di livello nazionale ed internazionale competenti per settore di
interesse dell'associazione.
c.2 In particolare, ai propri fini l'AVIS
Nazionale svolge le seguenti attività :
- Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a
livello nazionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti
in materia, rappresentando l'associazione negli organismi
istituzionali e presso le istituzioni di livello nazionale,
fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate
per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore
sul territorio nazionale;
- Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo
settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al
volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di
settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno
degli organismi associativi di coordinamento;
- Promuove e organizza campagne nazionali di comunicazione
sociale, informazione e promozione del dono del sangue,
coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le
istituzioni competenti, nonché tutte le attività di
comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria
competenza;
- Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle
affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di
organi e della donazione del midollo osseo;
- Svolge attività di indirizzo, coordinamento e consulenza per
le proprie associate per la gestione delle attività associative,
con particolare riguardo alle problematiche giuridiche,
amministrative e fiscali;
- Coordina le politiche sanitarie che le sono
istituzionalmente affidate attraverso l'emanazione di direttive
e linee guida;
- Coordina il flusso informativo a livello nazionale,
costituendo una banca dati e l'Osservatorio Associativo.
- Svolge attività di aggiornamento e formazione per i
dirigenti associativi e coordina le scuole di formazione
regionali, al fine di armonizzare gli interventi formativi su
tutto il territorio nazionale;
- Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle
attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa,
nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale
multimediale;
- Svolge attività di formazione nelle materie di propria
competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con
particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze
Armate;
- Promuove studi e ricerche, con particolare riferimento alle
problematiche e dinamiche sociali, allo sviluppo del settore
non-profit, ai modelli organizzativi e gestionali in sanità ,
allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo del
settore trasfusionale ed al modello organizzativo e di sviluppo
dell'associazione;
- Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi
finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della
ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo
sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di
progetti di interesse associativo;
- Svolge direttamente o a mezzo di altri soggetti giuridici,
anche societari, allo scopo costituiti, attività di servizio a
favore delle proprie associate;
- Promuove programmi di sviluppo della donazione volontaria,
periodica e non remunerata del sangue a livello comunitario ed
internazionale anche attraverso la partecipazione alle attività
della FIODS (Federazione internazionale delle Organizzazioni di
Donatori di Sangue);
- Sostiene l'attività di enti aventi scopo uguale, affine,
analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi
ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto
opportuno, economica;
c.3 Al fine del perseguimento delle attività
istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e
comunque connesse, l'AVIS può compiere, in osservanza delle
condizioni di legge, esclusivamente attività commerciali e
produttive marginali.
Art. 4
SOCI
c.1 Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto,
l'AVIS è costituita da soci persone giuridiche e soci persone
fisiche.
c.2 Sono soci persone giuridiche dell'AVIS le
Avis Comunali, di base ed equiparate, le Avis Provinciali ed
equiparate, le Avis Regionali ed equiparate, nonché le Avis
territoriali di coordinamento intermedie - già costituite all'atto
di approvazione assembleare del presente statuto - le quali abbiano
compiuto gli adempimenti di cui al c. 14 dell'art. 6 del presente
testo. Ai fini del presente Statuto l'Avis Alto Adige - Sudtirol e
l'Avis Provinciale Trento, nonché l'Avis Svizzera sono equiparate
alle Avis Regionali.
c.3 Sono soci persone fisiche dell'AVIS tutti
coloro che, avendo i requisiti di cui al 2° c. dell'art 6, abbiano
aderito alle Avis Comunali, di base ed equiparate ovvero vi
aderiranno successivamente all'adozione del presente statuto, in
osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 6.
c.4 Le Associazioni che non appartengano alla
rete di organizzazioni territoriali di cui ai commi 2 e 6 del
presente articolo e che tuttavia - per oggetto sociale, attività e
organizzazione - si riconoscano negli scopi previsti dallo statuto
dell'AVIS Nazionale, potranno aderire alla medesima su presentazione
di formale istanza, corredata dal parere dell'Avis Regionale
competente ed accettata con delibera del Consiglio Nazionale. Nei
casi di respingimento dell'istanza si applica il disposto di cui al
comma 11 dell'art. 6.
c.5Le Associazioni di cui al comma precedente,
che siano state accettate dal Consiglio Nazionale, aderiscono
direttamente ed esclusivamente all'AVIS Nazionale.
c.6Fatta eccezione per le Avis Comunali, di base
ed equiparate, Provinciali ed equiparate, Regionali ed equiparate
già costituite ed associate all'AVIS Nazionale ai sensi e per gli
effetti di cui al precedente comma 2, per la costituzione e
l'adesione di nuove associazioni territoriali valgono le norme di
cui ai commi 9 e 10 del successivo art. 6.
c.7A decorrere dalla data di approvazione
assembleare del presente Statuto non sarà consentita la costituzione
e l'adesione all'AVIS Nazionale di Associazioni territoriali di
coordinamento intermedie oltre a quelle già previste dal precedente
comma 2.
Art. 5
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
c.1La partecipazione alla vita associativa non può
essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.
c.2La qualifica di socio è personale e non
trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
c.3I soci persone fisiche di cui al c. 3
dell'art. 4 partecipano all'Assemblea Generale attraverso i delegati
nominati dalle Assemblee Regionali ed equiparate, i quali esprimono
ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che
rappresentano.
c.4I soci persone giuridiche di cui ai commi 2 e
5 dell'art. 4 partecipano all'Assemblea Generale a mezzo del loro
rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante
legale di altro associato persona giuridica.
c.5Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili
alle cariche sociali.
c.6La partecipazione all'Assemblea Generale, sia
ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 5000 soci persone
fisiche o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di
un delegato per ogni Avis regionale ed equiparata.
c.7I delegati sono determinati in base al numero
dei soci delle Avis comunali, di base ed equiparate aventi i
requisiti di cui al 2° c. dell'art. 6 alla data del 31 dicembre
dell'anno sociale precedente.
c.8La regolare posizione dei delegati è
accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento
associativo.
Art. 6
COSTITUZIONE E ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
c.1Le persone fisiche in possesso dei requisiti di
cui al successivo comma 2 possono costituire un'Avis Comunale o di
base, divenendone soci.
c.2E' socio chi dona periodicamente il proprio
sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività
donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e
chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non
retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo; fermo
restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un
terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento
né essere inferiore al terzo di tale numero.
c.3Il numero dei soci che non effettuino
donazioni, ma che esplichino funzioni di riconosciuta validità in
ambito associativo non potrà superare 1/6 del numero dei donatori
periodici di ciascuna Avis Comunale, di base o equiparata.
c.4L'adesione all'Avis Comunale, di base o
equiparata da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al
2° comma del presente articolo andrà deliberata, su istanza
dell'interessato, da parte del Consiglio Direttivo competente.
c.5L'adesione del socio persona fisica all'Avis
Comunale, di base o equiparata comporterà l'automatica adesione
all'AVIS Nazionale, nonché alle Avis Provinciale e Regionale - o
equiparate - sovraordinate.
c.6L'Avis Provinciale è costituita dalle Avis
Comunali, di base o equiparate comprese nel territorio
amministrativo corrispondente - rappresentate in Assemblea
Provinciale dai loro Presidenti - nonché dai soci persone fisiche
delle medesime Avis Comunali, di base o equiparate di quel
territorio, rappresentati nell'Assemblea Provinciale stessa dai
delegati eletti in sede di assemblea comunale o equiparate.
c.7L'Avis Regionale è costituita dalle Avis
Provinciali ed equiparate nonché dalle Avis Comunali o, comunque, di
base comprese nel territorio amministrativo corrispondente -
rappresentate in Assemblea dai loro Presidenti - nonché dai soci
persone fisiche iscritti alle Avis Comunali, di base o equiparate di
quel territorio, rappresentati dai delegati eletti nelle Assemblee
delle Avis Provinciali ed equiparate.
c.8Il Consiglio Nazionale dell'AVIS predisporrà
uno schema di statuto-tipo, finalizzato a regolamentare le
Associazioni di nuova costituzione che intendano aderire all'Avis.
c.9Ogni costituenda Avis territoriale dovrà
adottare un proprio statuto, conforme allo schema-tipo di cui al
precedente c. 8 ed alle disposizioni di legge che rispettivamente ne
regolamentino la natura giuridica, nonché assumere la denominazione
di:
- Avis Comunale (o di base) di.....;
- o Avis Provinciale (o equiparata) di.....;
- o Avis Regionale (o equiparata) di .....
c.10Al fine di aderire all'AVIS Nazionale,
ciascuna Avis territoriale dovrà inviare apposita istanza di
adesione, corredata dal parere dell'Avis sovraordinata e dalla copia
dello Statuto che intende adottare, al Consiglio Nazionale, che ne
valuterà la possibilità di accoglimento.
c.11La deliberazione di diniego adottata dal
Consiglio Nazionale dell'AVIS in merito alla istanza di adesione è
inappellabile e l'istanza stessa potrà essere riproposta, ove si
siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il
respingimento.
c.12L'adesione all'AVIS Nazionale da parte di
una nuova associazione territoriale comporterà l'automatica adesione
della stessa a tutte le Avis sovraordinate.
c.13Ove il Consiglio Nazionale si esprima
sfavorevolmente in ordine all'adesione dell'associazione
territoriale, questa è obbligata a modificare tempestivamente la
propria denominazione, non essendo autorizzata ad utilizzare quella
di cui al c. 9 del presente articolo.
c.14Al fine di rinnovare la loro adesione
all'AVIS Nazionale, le Associazioni territoriali Avis di cui al
comma 2 dell'art. 4 del presente statuto provvederanno, entro e non
oltre il termine di un anno a decorrere dalla comunicazione formale,
da parte del Presidente Nazionale, dell'avvenuta adozione del
provvedimento ministeriale di approvazione, ad adottare, nei modi e
nei tempi di legge - e, ove in possesso della personalità giuridica
di diritto privato, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R.
361/2000 e del D.P.R. 616/77 e successive modificazioni - il nuovo
statuto associativo, che dovrà essere conforme allo statuto-tipo di
cui ai c. 8 e 9 del presente articolo.
c.15Ogni Associata persona giuridica è obbligata
al versamento all'AVIS della quota associativa annuale nella misura
determinata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio
Nazionale, allo scopo di fornire all'AVIS medesima i mezzi
finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
c.16Tutte le Associate dell'AVIS Nazionale già
in essere e quelle di nuova costituzione ed adesione sono dotate di
piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli
enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto
all'AVIS Nazionale.
c.17L'AVIS Nazionale non assume pertanto alcuna
responsabilità per eventuali inadempienze amministrative,
patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di
terzi da parte di proprie Associate locali, anche se sprovviste di
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
ART. 7
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1La qualifica di socio si perde per:
- recesso, nel caso di socio persona giuridica di cui ai commi
2, 5 e 6 dell'art. 4;
- espulsione - sia del socio persona giuridica sia di quello
persona fisica - per gravi inadempienze agli obblighi derivanti
dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e
comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;
- dimissioni - solo nel caso di socio persona fisica di cui al
3° c. dell'art. 4 - dall'Avis Comunale, di base o equiparata di
appartenenza;
- cessazione dell'attività donazionale, senza giustificato
motivo, per un periodo di due anni;
c.2Il recesso dall'AVIS Nazionale da parte di
un'associata persona giuridica deve essere deliberato dall'Assemblea
dell'associata medesima, in osservanza dei quorum prescritti nel
proprio statuto; comunicazione scritta del recesso deve essere
effettuata al Presidente dell'Avis Nazionale, da parte del
Presidente dell'Associazione receduta.
c.3In presenza delle inadempienze di cui alla
lett. b) del 1° c. del presente articolo, gli associati persone
giuridiche possono essere espulsi - su proposta formulata dal
Consiglio Direttivo dell'Associazione sovraordinata e/o interessata
e, nel caso di inattività dello stesso, da parte del Consiglio
Nazionale - esclusivamente dall'Assemblea Generale degli Associati;
contro il provvedimento non è ammissibile il ricorso.
c.4Gli associati persone fisiche possono essere
espulsi, in presenza dei presupposti di cui alla lett. d) o delle
inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo,
dal Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di base o equiparata
alla quale appartengano.
c.5Contro il provvedimento di espulsione
l'associato persona fisica potrà presentare ricorso, entro 30 giorni
dall'avvenuta comunicazione del provvedimento stesso a mezzo di
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Collegio Regionale
dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle
corrispondenti norme statutarie delle Avis Regionali; il
provvedimento del Collegio Regionale dei probiviri è ricorribile -
entro i 30 giorni successivi alla avvenuta notifica all'interessato
dell'adozione dello stesso - al Collegio Nazionale dei Probiviri,
che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 del
presente statuto.
c.6Nelle more della decisione da parte
dell'Assemblea Generale degli Associati in ordine all'espulsione
dell'Associata persona giuridica, quest'ultima mantiene il diritto
di voto.
c.7In caso di ricorso contro il provvedimento di
espulsione dell'associato persona fisica, deliberato dal Consiglio
Direttivo dell'Avis Comunale o equiparate competente, l'associato
espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more
della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di
giurisdizione competenti e aditi.
c.8Il provvedimento definitivo di espulsione
deliberato ai sensi del presente articolo estromette l'Associato
persona fisica o giuridica dall'Associazione, sia a livello
nazionale sia a livello periferico.
c.9All'atto del recesso ovvero dell'espulsione
dall'AVIS, l'associazione locale è obbligata a modificare il proprio
nome, non essendo autorizzata ad utilizzare la definizione di cui al
9° comma dell'art. 6.
ART. 8
ORGANI
c.1Sono organi di governo dell'AVIS:
- l'Assemblea Generale degli Associati;
- il Consiglio Nazionale;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente e il Vicepresidente Vicario.
c.2E' organo di controllo dell'AVIS il Collegio
dei Revisori dei Conti.
c.3Sono organi di giurisdizione interna
dell'AVIS:
- il Giurì Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.
c.4Sono organi consultivi dell'AVIS:
- la Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali e
equiparate;
- il Comitato Medico Nazionale.
ART. 9
L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
c.1L'Assemblea Generale degli Associati è composta,
ai sensi dei c. 3 e 4 dell'art. 5 del presente statuto, dai
rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai
delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee
regionali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche
mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati
dell'Assemblea Generale ordinaria dell'anno successivo.
c.2Ogni associato ha diritto ad un voto, che
esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona
fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se
trattasi di persona giuridica.
c.3Il Presidente e legale rappresentante della
persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare
potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, dal suo
Vicepresidente Vicario ovvero dal Presidente e legale rappresentante
di un'altra associata persona giuridica.
c.4L'Assemblea Generale degli Associati si
riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 31
maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno
precedente, nonché del bilancio preventivo dell'anno in corso.
c.5L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni
qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora
fossero in gioco interessi vitali dell'Associazione e nei casi di
impossibilità di funzionamento degli altri organi di governo
dell'AVIS Nazionale, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il
Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo
degli associati.
c.6L'Assemblea annuale è convocata dal
Presidente dell'AVIS Nazionale esclusivamente con avviso scritto
inviato almeno trenta giorni prima della seduta. Nei casi di
convocazione straordinaria o di urgenza l'avviso potrà essere
inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta
elettronica spedito almeno dieci giorni prima.
c.7In prima convocazione l'Assemblea è
validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei
componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli
effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 5; in seconda
convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei
presenti, calcolati come sopra.
c.8Per dichiarare la decadenza dell'intero
Consiglio Nazionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli
aventi diritto dell'Assemblea Generale. La deliberazione è
consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai
rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente
articolo.
c.9Per deliberare lo scioglimento dell'AVIS
Nazionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea Generale.
c.10Nel caso di parità dei voti la proposta
oggetto di deliberazione deve intendersi respinta.
ART. 10
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
c.1Spetta all'Assemblea Generale degli Associati:
- l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una
nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Comitato
Esecutivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione del bilancio preventivo, proposto dal
Consiglio Nazionale;
- l'approvazione di impegni economici pluriennali;
- l'approvazione degli indirizzi di politica associativa;
- l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio
Nazionale, del Giurì Nazionale, del Collegio Nazionale dei
Probiviri nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata
dal regolamento;
- la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti;
- l'approvazione delle modifiche del presente Statuto;
- la modifica del regolamento vigente dell'Associazione;
- la delibera di scioglimento, di incorporazione o di fusione
dell'Associazione con altre strutture associative analoghe;
- la nomina dei commissari liquidatori;
- la devoluzione del patrimonio;
- la determinazione delle quote sociali;
- ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto,
nella competenza di un altro organo associativo.
c.2Le competenze dell'Assemblea Generale degli
Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio
Nazionale.
ART.11
CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
c.1Il Consiglio Nazionale è composto dal numero
minimo di componenti eletti in osservanza del successivo co. 4 al
numero massimo di 45 membri, eletti dall'Assemblea Generale tra i
candidati designati dalle assemblee regionali, secondo le modalità
indicate nei rispettivi statuti.
c.2Ogni variazione del numero dei consiglieri va
deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio
Nazionale, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche
associative.
c.3I seggi in Consiglio Nazionale vengono
assegnati applicando il metodo d'Hont.
c.4Ogni Avis Regionale deve essere rappresentata
da almeno un consigliere.
c.5Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il
Presidente, due Vicepresidenti dei quali uno Vicario, un Tesoriere e
un Segretario Generale.
c.6Il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere
e il Segretario Generale, nonché 4 componenti, eletti all'interno
del Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, formano il
Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del
presente Statuto.
c.7Il Consiglio Nazionale si riunisce in via
ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed entro il
31 marzo, rispettivamente per l'approvazione dello schema di
bilancio preventivo e dello schema di bilancio consuntivo - entrambi
predisposti dal Comitato Esecutivo - da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea Generale degli Associati nei termini di cui al 4°
comma dell'Art. 9.
c.8Il Consiglio Nazionale potrà inoltre essere
convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o
opportuno dal Presidente nonché qualora fosse richiesto da almeno
1/3 dei suoi membri.
c.9La convocazione del Consiglio Nazionale
avviene per avviso scritto inviato dal Presidente dell'AVIS a
ciascun componente almeno 15 giorni prima della seduta; in caso di
necessità e/o di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche a
mezzo fax, telegramma o posta elettronica, almeno 48 ore prima.
c.10Il Consiglio è validamente costituito quando
siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le
deliberazioni risultino adottate a maggioranza dei presenti. Nel
caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
c.11La mancata partecipazione alle sedute del
Consiglio Nazionale per tre volte consecutive, senza giustificato
motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con
deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della
seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
c.12Al Consiglio Nazionale spettano tutti i
poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta
eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto
all'Assemblea Generale, al Comitato Esecutivo o al Presidente.
Spetta, tra l'altro, al Consiglio Nazionale:
- la partecipazione di diritto, senza diritto di voto, alle
sedute dell'Assemblea Generale degli Associati;
- la predisposizione dei progetti per l'attuazione degli
indirizzi di politica associativa approvati dall'Assemblea
Generale degli Associati;
- la proposizione e la realizzazione di attività finalizzate
alla promozione della donazione e alla propaganda per la
crescita di una adeguata coscienza trasfusionale;
- l'azione di stimolo per un costante aggiornamento
scientifico e legislativo;
- la esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale e la
realizzazione delle linee di politica associativa di volta in
volta indicate dalla stessa;
- la nomina eventuale, su proposta del Comitato Esecutivo, di
un Direttore Generale, definendone con apposita delibera
competenze, funzioni e durata dell'incarico;
- la promozione di convegni sui temi specifici;
- l'intervento al fianco delle autorità pubbliche in caso di
calamità nazionali;
- l'accettazione di lasciti, eredità , legati e donazioni
nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili;
- l'approvazione dello schema di bilancio preventivo e di
bilancio consuntivo;
- la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra
i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato
dall'Assemblea Generale degli Associati, nel rispetto della
somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o
maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;
- l'approvazione delle relazioni illustrative della attività
svolta, per la presentazione delle stesse all'Assemblea Generale
degli Associati;
- la costituzione di organismi associativi, stabilendone con
apposita delibera le relative competenze;
- lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente
delegata al Comitato Esecutivo.
c.13La mancata approvazione del bilancio
consuntivo determina l'automatica decadenza dell'intero Consiglio
Nazionale.
c.14Al verificarsi delle ipotesi di decadenza
previste dal comma precedente e dal c. 8 dell'art. 9, il Consiglio
Nazionale decaduto rimane in carica, esclusivamente per svolgere
l'ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento
dell'Assemblea Generale degli Associati che dovrà essere convocata
-
secondo le modalità di cui al combinato disposto dei commi 6 e 7
dell'art. 9 e del c.10 dell'art. 21 - entro quattro mesi dalla
seduta assembleare in cui è stata dichiarata la decadenza del
Consiglio Nazionale.
ART.12
COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
c.1Il Comitato Esecutivo - cui compete la
predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio
consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale
degli Associati per il tramite del Consiglio Nazionale - delibera
altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:
- la generale promozione ed il coordinamento delle attività
delle AVIS associate;
- la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi
di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del
volontariato del sangue;
- l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal
bilancio preventivo;
- l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa
determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;
- la scelta delle persone che dovranno prestare la propria
opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro
subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
- la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere
o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche
amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione
professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di
spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;
c.2Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su
tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Nazionale, del
quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione;
assume, in luogo del Consiglio Nazionale, le decisioni urgenti da
sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della
prima riunione successiva.
c.3Per i tempi e le modalità di convocazione
delle sedute del Comitato Esecutivo - che può riunirsi anche in
video conferenza - e per la formazione delle maggioranze nelle
relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del
Consiglio Nazionale, fermi restando i tempi dell'approvazione dei
bilanci, di cui al presente statuto.
c.4In tutti i casi di decadenza del Consiglio
Nazionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche
il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai
sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 11 all'atto dell'insediamento del
nuovo Consiglio Nazionale.
ART.13
IL PRESIDENTE
c.1Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale al
proprio interno, presiede l'AVIS Nazionale, ne ha la rappresentanza
legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
c.2Al Presidente spetta, inoltre:
- convocare e presiedere l'Assemblea Generale degli Associati,
il Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo, la Consulta dei
Presidenti Regionali e equiparati e il Comitato Medico
Nazionale, nonché formularne l'ordine del giorno;
- curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del
Comitato Esecutivo;
- assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti
straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo,
con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo
in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10
giorni successivi.
c.3Nell'espletamento dei suoi compiti, il
Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale.
c.4In caso di assenza o impedimento temporaneo,
il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.
c.5La firma e/o la presenza del Vicepresidente
Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento
temporanei del Presidente.
Art. 14
COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI
c.1Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito
da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea
Generale degli associati tra soggetti iscritti al Registro dei
Revisori Contabili.
c.2I Revisori durano in carica 4 anni.
c.3Il Collegio esamina i bilanci e formula in
apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge
ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
c.4I Revisori dei Conti partecipano di diritto
all'Assemblea Generale degli Associati e vengono invitati alle
sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.
ART 15
GIURI' NAZIONALE
c.1Il Giurì Nazionale - eletto dall'Assemblea
Generale degli Associati - è composto da tre membri effettivi e due
supplenti scelti tra associati dotati di adeguata professionalità in
materia giuridica.
c.2Il Giurì Nazionale, che elegge al proprio
interno il Presidente, svolge le funzioni di giudice di secondo
grado in ordine alle controversie tra associate persone giuridiche
appartenenti a regioni diverse ovvero tra singole associate persone
giuridiche e l'AVIS Nazionale.
c.3Il Giurì Nazionale esercita, a richiesta di
chi vi abbia interesse, anche l'attività giurisdizionale di unico
grado nelle controversie fra organi associativi e/o titolari di
cariche sociali e gli associati persone giuridiche a tutti i
livelli, compreso quello nazionale e decide altresì negli altri casi
indicati dal presente statuto.
c.4Le procedure di ricorso al Giurì Nazionale e
le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono
disciplinate dalle norme del Regolamento.
c.5Le decisioni del Giurì Nazionale non sono
appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.
c.6La carica di membro del Giurì Nazionale è
incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito
degli organi ed organismi associativi, anche delle associate persone
giuridiche.
ART.16
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
c.1Il Collegio Nazionale dei Probiviri - eletto
dalla Assemblea Generale degli Associati - si compone di 3 membri
effettivi e 2 supplenti scelti tra persone dotate della adeguata
professionalità in materia giuridica.
c.2Il Collegio Nazionale dei Probiviri, che
elegge al proprio interno il Presidente dell'organo, svolge la
funzione di giudice di primo grado rispetto alle controversie tra
l'Avis Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone
fisiche appartenenti ad associazioni territoriali di regioni
diverse, tra soci persone fisiche e associazioni territoriali
appartenenti a regione diversa da quella alla quale appartiene
l'Avis Comunale, di base o equiparata cui i soci stessi aderiscano,
nonché per quelle controversie insorte tra associazioni territoriali
appartenenti a regioni differenti e, infine, per quelle tra
un'associazione territoriale a qualsiasi livello e l'AVIS Nazionale.
c.3Il Collegio Nazionale dei Probiviri svolge
altresì la funzione di giudice di secondo grado in merito alle
decisioni del Collegio dei Probiviri delle Avis Regionali ed
equiparate in materia di controversie tra soci persone fisiche o tra
soci persone giuridiche appartenenti ad associazioni territoriali
della stessa regione, ovvero tra soci persone giuridiche
territoriali e persone fisiche appartenenti alla stessa regione e
decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.
c.4Le procedure di ricorso al Collegio Nazionale
dei Probiviri e le modalità di svolgimento delle relative
istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento.
c.5Le decisioni del Collegio Nazionale dei
Probiviri, quale giudice di secondo grado rispetto al provvedimento
di espulsione adottato dal Collegio Regionale dei Probiviri nei
confronti di un associato persona fisica - ai sensi del co. 5
dell'art. 7 e di quanto previsto al riguardo negli statuti delle
Avis Regionali ed equiparate - non sono appellabili di fronte ad
alcun altro organo associativo.
c.6La carica di membro del Collegio Nazionale
dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione
nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche
appartenenti alle persone giuridiche associate.
ART. 17
CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLE AVIS REGIONALI ED EQUIPARATE
c.1La Consulta dei Presidenti Regionali è la sede
dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall'AVIS
Nazionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali e dove
si concordano le modalità per l'attuazione dei programmi e delle
attività di interesse sovraregionale nonché dei protocolli di intesa
e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.
c.2La Consulta è riunita dal Presidente
Nazionale almeno due volte all'anno; è convocata altresì ogni
qualvolta verrà ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente
ovvero sia richiesto dal Consiglio Nazionale o da un terzo dei
Presidenti Regionali ed equiparati.
c.3Alle sedute della Consulta partecipano i
componenti del Comitato Esecutivo.
c.4Per i tempi e le modalità di convocazione
della Consulta si applicano, in quanto compatibili, le medesime
disposizioni vigenti per il Consiglio Nazionale.
c.5I pareri espressi dalla Consulta dei
Presidenti delle Avis Regionali ed equiparate hanno carattere
consultivo; debbono essere portati a conoscenza del Consiglio
Nazionale, nella prima riunione utile successiva, per opportuna
informazione e per l'assunzione di eventuali delibere.
ART. 18
IL COMITATO MEDICO NAZIONALE
c.1Il Comitato Medico Nazionale è costituito dai
responsabili sanitari delle AVIS regionali ed equiparate e, nello
svolgimento delle proprie attività , si può avvalere anche di esperti
esterni e consulenti.
c.2Il Comitato costituisce l'organo consultivo
dell'AVIS Nazionale su argomenti di carattere sanitario di interesse
associativo. Esso svolge, inoltre, tenendo costantemente informato
il Comitato Esecutivo al riguardo, attività di coordinamento ed
indirizzo per le strutture sanitarie delle AVIS associate e coopera
con istituzioni e società scientifiche nazionali ed internazionali
operanti in ambito di medicina trasfusionale e delle altre branche
mediche e chirurgiche.
c.3Il Comitato è convocato per iscritto dal
Presidente Nazionale, che lo presiede personalmente o a mezzo di un
suo delegato, almeno due volte l'anno nonché ogni qualvolta devono
essere assunti, dagli organi di governo associativi, deliberazioni
nelle materie di cui al 2° comma del presente articolo.
c.4Spetta al Presidente Nazionale informare, per
quanto di rispettiva competenza, l'Assemblea Generale degli
Associati, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo in ordine
ai pareri consultivi espressi dal Comitato Medico Nazionale.
Art. 19
PATRIMONIO
c.1Il patrimonio dell'AVIS Nazionale ammonta
attualmente a complessivi 826.927,00 Euro.
c.2Tale patrimonio iniziale potrà essere
incrementato ed alimentato con:
- il reddito del patrimonio;
- i contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
- i contributi di organismi internazionali;
- i rimborsi derivanti da convenzioni;
- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, ed i
contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati -
condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento
dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche
o settoriali;
- ogni altro incremento derivante dalle attività economica,
finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o
indirettamente, dall'AVIS Nazionale, nel rispetto delle norme di
leggi.
c.3Il Consiglio Nazionale provvederà
all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di
cui dispone l'Associazione, nel rispetto del suo scopo.
c.4E' vietato all'Associazione distribuire,
anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
c.5Eventuali utili o avanzi di gestione devono
essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 20
ESERCIZIO FINANZIARIO
c.1L'esercizio finanziario ha la durata di un anno
solare.
c.2Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà
essere approvato dal Consiglio Nazionale lo schema di bilancio
preventivo per l'anno successivo, che entro il 31 maggio dell'anno
seguente verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale,
la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo
dell'anno precedente.
Art. 21
CARICHE
c.1Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non
retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti esterni all'associazione.
c.2Ai detentori di cariche sociali spetta
esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.
c.3Il Presidente, i Vicepresidenti, il
Segretario Generale, il Tesoriere e i componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti non possono detenere la medesima carica per più
di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono
compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi
causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto
dei successivi commi 6 e 8, salvo che i mandati medesimi siano stati
svolti per periodi non superiori ad un anno.
c.4Il regolamento associativo disciplina i casi
di incompatibilità .
c.5In caso di vacanza definitiva della carica,
per qualunque causa o motivo, al Consigliere Nazionale decaduto
subentra il primo dei non eletti.
c.6Nel caso in cui manchi anche il primo dei non
eletti, ovvero siano più d'uno i Consiglieri venuti meno, in
occasione della prima Assemblea Generale successiva si procederà
alla sua/loro sostituzione, secondo le regole statutarie valide per
l'elezione e nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 4
dell'art. 11.
c.7Nelle more della sostituzione di cui al comma
precedente, il/i posto/i di consigliere vacante è occupato dal/i
Presidente/i della/e Avis Regionale/e o equiparata/e alla/e quale/i
apparteneva/no il/i consigliere/i venuto/i meno.
c.8Il/i sostituto/i decade/ono dalla carica alla
scadenza naturale del mandato dell'organo medesimo, anche nei casi
previsti dai commi 13 e 14 dell'art. 11.
c.9Ove il consigliere venuto meno e non
sostituito fosse componente anche del Comitato Esecutivo o detenesse
altra carica, il Consiglio Nazionale provvederà alla sostituzione ai
sensi dell'art. 11, c. 5° e 6°.
c.10Fermo restando il disposto di cui ai commi 8
dell'art. 9 e 13 dell'art. 11, in ogni caso di decadenza definitiva
dalla carica della metà più uno dei Consiglieri Nazionali, decade
l'intero Consiglio ed entro i successivi quattro mesi dovrà essere
convocata l'Assemblea Generale degli Associati, per procedere a
nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto. Ove il
Presidente o il Vicepresidente Vicario non possano o non vogliano
procedere alla convocazione assembleare, vi procederà il Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti. Nelle more della convocazione
assembleare per procedere al rinnovo del Consiglio Nazionale,
l'attività di ordinaria amministrazione sarà svolta dal numero
residuale di Consiglieri rimasti in carica.
c.11Ai membri effettivi degli altri organi
elettivi che, per qualsiasi causa o motivo, abbiano lasciato vacante
la carica, subentra il supplente che ha riportato il maggior numero
dei voti.
c.12Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o
motivo, i membri degli organi di cui al precedente c. 11 si riducano
a meno di tre, l'intero organo si intenderà decaduto e si provvederà
a nuove elezioni.
Art. 22
ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1Lo scioglimento dell'AVIS Nazionale può avvenire
con delibera dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio
Nazionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre
quarti dei componenti aventi diritto, ai sensi del c. 1 dell'art. 9.
c.2In caso di scioglimento, dopo aver provveduto
alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui
saranno devoluti ad altra organizzazione che persegue finalità
analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96.
Art. 23
RINVIO
c.1Per tutto quanto non previsto dal presente
Statuto valgono le norme del regolamento di attuazione, del codice
civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della
L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed
integrazioni.
Art. 24
NORMA TRANSITORIA
c.1Nelle more dell'approvazione del presente
Statuto da parte dell'Autorità Governativa competente, si applicano
le disposizioni dello Statuto e del regolamento vigente, i quali si
intendono abrogati dalla data del Decreto Ministeriale di
approvazione di questo Statuto.
c.2Vengono altresì abrogate, con effetto
immediato dalla data di approvazione governativa del presente
Statuto, tutte le normative territoriali in contrasto con lo Statuto
medesimo.
c.3A conclusione di ciascuna delle procedure di
modifica statutaria territoriali previste dal c.14 dell'art. 6 del
presente Statuto, si intenderanno definitivamente abrogate tutte le
normative regionali residuali.
c.4I titolari di cariche sociali negli organi di
governo a tutti i livelli associativi mantengono la carica - salvo
dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza
naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo
statutario attualmente in vigore.
c.5All'atto dell'approvazione del presente
Statuto da parte dell'Autorità Governativa, decadono immediatamente
i componenti del Giurì Nazionale in carica.
c.6Nel computo dei mandati di cui al c.3
dell'art. 21 del presente Statuto si considerano anche quelli
espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.
c.7Nella seduta annuale del 2005, l'Assemblea
Generale degli Associati delibererà , ai sensi e per gli effetti del
1° e del 2° comma dell'art. 11, il numero dei componenti del
Consiglio Nazionale per il mandato 2005-2009.