Regolamento
(fonte: www.avis.it)
Il Regolamento di attuazione
Approvato il 27 Maggio 2012 in occasione della 76^ Assemblea
Generale a Montecatini Terme (PT) con modifica articolo 2 comma 5
approvato il 16 maggio 2014 nella 78a Assemblea Generale a
Chianciano Terme (SI)
INDICE
ART. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 2 SOCI
ART. 3 DIRITTI
DEI SOCI
ART. 4 DOVERI
DEI SOCI
ART. 5 LOGO E
SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 6
BENEMERENZE ASSOCIATIVE
ART. 7 MODALITA'
DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
ART. 8
COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
ART. 9 ORGANI
ART.10 L'ASSEMBLEA
GENERALE DEGLI ASSOCIATI
ART.11 CONSIGLIO
NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.12 COMITATO
ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.13 COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.14 COLLEGIO
NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.15 GIURI'
NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.16
OBBLIGATORIETA' GIURISDIZIONE INTERNA
ART.17 NORME
AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
ART.18 CARICHE
ART.19
REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI
ART.20 NORME
ELETTORALI
ART.21 DATA E
INDIZIONE DELLE ELEZIONI
ART.22
ELETTORATO ATTIVO
ART.23
ELETTORATO PASSIVO
ART.24
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ART. 25
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI NELLA FASE ANTECEDENTE
ALLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE
ART. 26 NORME
APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
ART. 27
VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE
ART.28 IL
COMITATO ELETTORALE
ART. 29
VOTAZIONI
ART. 30 RICORSO
CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI
ART. 31 NORMA
FINALE
Art. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
L'AVIS è stata fondata nel maggio dell'anno 1927 dal Dott. Vittorio
Formentano ed è stata costituita a livello Nazionale il 28 aprile
1946. Essa ha attualmente sede in Milano, viale Forlanini 23.
ART. 2
SOCI
c.1 L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene
effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis
Comunale, di Base o Equiparata, previa domanda scritta presentata
dall'aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall'AVIS
Nazionale.
c.2 Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di Base
o Equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di
donatori di sangue.
c.3 Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di Base o
Equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un'altra Avis
Comunale, di Base o equiparata.
c.4 Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio
Direttivo dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata interessata,
accoglie l'istanza di adesione del socio.
c.5 Le Avis Comunali, di Base o equiparate devono comunicare
all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, tramite le
rispettive Avis Provinciali o Equiparate, nonché Regionali o
Equiparate, l'elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell'anno
precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove
iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti...) o, in alternativa, la
scheda di rilevazione della consistenza associativa compilata
secondo le modalità definite dall'avis nazionale. Le stesse Avis
Comunali, di Base o Equiparate hanno competenza al trattamento dei
dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.
c.6 Un'Avis sovra ordinata può richiedere ad una Avis Comunale, di
Base o equiparata del proprio territorio - formulandone la
motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente - di
accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che
collabora con continuità a favore della stessa Avis sovra ordinata.
Gli oneri sociali sono a carico dell'Avis sovra ordinata che ha
richiesto l'iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della
richiesta deve essere motivato.
c.7 Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle
condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy",
del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini
associativi.
c.8 La procedura di adesione all'AVIS Nazionale dei soci persone
giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente
Nazionale.
Art. 3
DIRITTI DEI SOCI
c.1 Il socio ha diritto:
- al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio
dono;
- alla tutela dei propri dati personali;
- al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio e
donatore ad ogni livello associativo;
- all'elettorato attivo e passivo;
- ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali
violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri
associati persone fisiche ovvero giuridiche;
Art. 4
DOVERI DEI SOCI
c.1 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla
Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per
fini diversi da quelli previsti dallo statuto.
c.2 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto
del principio di democrazia e delle competenze previste dallo
statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere
osservata da tutti i soci.
c.3 Tutti i soci, oltre all'attività di donazione di sangue e di
emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative,
devono svolgere in relazione alle proprie possibilità nel pieno
rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi
stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della
donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata,
nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.
c.4 La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti
è
stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei
protocolli adottati.
c.5 I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le
informazioni utili ai soli fini associativi.
c.6 Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in
possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente
in materia di privacy.
c.7 Il socio donatore deve:
- rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
- evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia
assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
- fare riferimento per l'attività donazionale alle indicazioni
dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata di appartenenza;
- fornire al personale medico i propri dati anamnestici
veritieri;
- osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine
all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti,
alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della
idoneità alla donazione;
- comunicare alla propria Avis Comunale, di Base o Equiparata
tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività
associative.
Art. 5
LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE
c.1 Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell'Associazione
devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi
previsti dallo statuto.
c.2 L'AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e
di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il
corretto utilizzo.
c.3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed
esterne dell'Associazione deve essere uniforme per tutto il
territorio nazionale.
c.4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in
collaborazione con le istituzioni pubbliche, l'abbinamento non
temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'AVIS con il logo
e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre
associazioni di volontariato, deve essere preventivamente
autorizzato - su richiesta espressa tramite l'Avis Regionale e
corredata del relativo parere - dal Comitato Esecutivo Nazionale.
c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e
di ogni altro segno distintivo dell'AVIS è esercitata dal Consiglio
Direttivo dell'AVIS Nazionale, che, anche su segnalazione di
qualunque socio, adotterà i provvedimenti opportuni.
Art. 6
BENEMERENZE ASSOCIATIVE
c.1 La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Nazionale,
sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti
i soci.
c.2 Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni tali da
poter essere visibili e portate giornalmente.
c.3 Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti
per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che della
attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e
precisamente:
- Dopo 3 anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di
almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni;
- Dopo 5 anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di
almeno 12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni;
- Dopo 10 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di
almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni;
- Dopo 20 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di
almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni;
- Dopo 30 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di
almeno 60 donazioni o al compimento di 75 donazioni;
- Dopo 40 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di
almeno 80 donazioni o al compimento di 100 donazioni;
- Alla cessazione della attività donazionale per raggiunti
limiti di età o per motivi di salute e la effettuazione almeno
120 donazioni.
c.4 Ai fini dell'attribuzione delle benemerenze, tenuto conto
delle vigenti disposizioni legislative in materia, il numero delle
donazioni di emazie effettuate dalle donatrici fino al compimento
del cinquantesimo anno di età viene considerato doppio.
c.5 Per tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in
considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di quattro
donazioni all'anno.
c.6 Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di
riconosciuta validità nell'ambito associativo, previa specifica
deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis presso la quale
prestano la propria collaborazione in relazione al livello della
collaborazione stessa possono essere attribuite benemerenze come
segue:
- dopo 10 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una
benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori
iscritti alla associazione da 5 anni;
- dopo 20 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una
benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori
iscritti alla associazione da 10 anni;
- dopo 30 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una
benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori
iscritti alla associazione da 20 anni;
- dopo 40 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una
benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori
iscritti alla associazione da 30 anni
c.7 Le donazioni effettuate prima dell'iscrizione all'AVIS sono
considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le
modalità previste dal presente regolamento, purché documentate dalla
Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la
quale sono state effettuate.
c.8 E' riconosciuta al socio la facoltà di rinunciare alle
benemerenze.
ART. 7
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
c.1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto
nell'Assemblea Generale dei soci, cioè i legali rappresentanti dei
soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è
accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della
documentazione inviata dalle rispettive Avis Regionali.
c.2 Tale documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante,
consiste in:
- i nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci
persone giuridiche;
- i nominativi dei delegati, effettivi e supplenti, dei soci
persone fisiche, risultanti dal verbale assembleare;
- la documentazione dalla quale risulti l'avvenuto regolare
pagamento delle quote associative;
- il nominativo del Capo delegazione;
- copia del verbale con relativi allegati dell'Assemblea
Regionale;
c.3 Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente,
indicato dal capo delegazione sulla base dei criteri definiti
dall'Assemblea Regionale.
c.4 Ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di
dieci deleghe di altro associato persona giuridica.
c.5 I componenti del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori
dei Conti di AVIS Nazionale non possono essere delegati di soci
persone fisiche.
c.6 La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni,
è costituita da componenti eletti dall'Assemblea Generale dell'anno
precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero
stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio
interno il Presidente.
ART. 8
COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
c.1 La costituzione di un'Avis territoriale, riferimento del
corrispondente territorio politico-amministrativo, avverrà secondo
le modalità previste da apposita circolare emanata dal Presidente
Nazionale.
c. 2 La costituzione di un'Avis Comunale o Provinciale dovrà
coincidere, rispettivamente, con il territorio
politico-amministrativo del Comune o della Provincia di riferimento.
c.3 Nelle aree metropolitane, al fine di favorire la crescita della
Associazione, è opportuno che vengano costituite più Avis di Base.
c.4 Le quote associative dovute all'AVIS Nazionale sono stabilite
dall'Assemblea Generale con riferimento ai soci persone fisiche e ai
i soci persone giuridiche al 31 dicembre dell'anno precedente.
c.5 Il versamento delle quote associative, relative ai soci persone
fisiche, sarà effettuato per il tramite delle Avis Regionali in due
soluzioni, la prima di norma pari al 60% entro il 30 aprile e la
seconda a saldo entro il 30 settembre di ogni anno.
c.6 Le quote relative ai soci persone giuridiche saranno versate in
unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.
ART. 9
ORGANI
c.1 Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'AVIS
Nazionale.
c.2 L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma,
avviene con voto palese.
c.3 L'elezione degli organi di governo, di controllo e di
giurisdizione interna avviene mediante scrutinio segreto.
c.4 Tuttavia l'Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il
voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente.
c.5 Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in
numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.
ART. 10
L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 La sede dell'Assemblea Generale degli associati è stabilita dal
Consiglio Nazionale.
c.2 La convocazione dei soci persone giuridiche all'Assemblea
Generale è fatta a mezzo servizio postale, oppure tramite posta
elettronica. La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è
inviata a mezzo servizio postale tramite delle Avis Regionali e/o
Equiparate.
c.3 Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante
del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della
relazione associativa e dei bilanci e di ogni altro documento, ai
fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell'AVIS
Nazionale, oppure presso l'Avis Regionale di riferimento.
c.4 La documentazione dovrà essere disponibile 30 giorni prima
dell'Assemblea.
c.5 In apertura di Assemblea vengono nominati cinque o più questori
di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto
altro necessario per il regolare espletamento dei lavori
assembleari.
ART.11
CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
c.1 I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati alle Avis
Regionali applicando il metodo d'Honts e cioè dividendo il numero
dei soci di ogni Avis Regionale per 1, 2, 3, 4.... sino a
concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e scegliendo,
quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Regionali, i
più alti fino all'assegnazione di tutti i Consiglieri.
c.2 Tuttavia, al fine di assicurare quanto previsto dall'articolo 11
comma 4 dello Statuto, i primi 22 Consiglieri vengono assegnati ai
primi quozienti delle singole Avis Regionali, prescindendo dalla
loro consistenza, proseguendo poi, ove il numero dei consiglieri
nazionale stabilito dall'Assemblea sia superiore a 22,
nell'assegnazione a partire dal più alto fra i secondi quozienti
delle singole Avis Regionali.
c.3 Il Consiglio Nazionale, per la realizzazione del proprio
programma, si struttura in aree dipartimentali, che vengono definite
con apposita delibera all'inizio di ciascun mandato.
ART.12
COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
c.1 Il Segretario Generale procede alla stesura dei verbali ed è
responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento
degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per
l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato
Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del
personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del
caso.
c.2 Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali,
amministrative ed alla gestione finanziaria della sede nazionale;
predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti
bancari e postali secondo le modalità di cui al 3° comma
dell'articolo 17.
c.3 Ogni membro del Comitato Esecutivo è responsabile
dell'attuazione, per l'area dipartimentale di propria competenza,
stabilita dal Consiglio Nazionale, dei progetti e delle decisioni
approvate dallo stesso organo.
ART.13
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
c.1 Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo può
deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di
certificazione.
c.2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito
dell'attività di controllo della contabilità e della
regolarità
formale degli atti amministrativi.
c.3 Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta
giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei
documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di
esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.
c.4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto
consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio
Nazionale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale
espone la propria relazione.
c.5 Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale;
copia di questo va inviata al Consiglio Nazionale ed al Comitato
Esecutivo Nazionale.
c.6 I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi
negativi al Consiglio Nazionale e, ove ne sussistano le fattispecie
previste dalla legge, alle autorità competenti.
c.7 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme
dettate in proposito dal Codice Civile.
Art. 14
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal
ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i
mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o
inviato, presso la Sede Nazionale, entro il termine perentorio di
trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di
esso.
c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non
sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del
termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque
non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in
possesso.
c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla
controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il
deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del
dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali
patrocinatori.
c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del
Collegio.
c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con
l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore
con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è
obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione.
c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti
all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a
trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.
c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale,
sottoscritto dai tre componenti del Collegio.
c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni -
salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio - e comunicata a
cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata
inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate,
al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle
parti per quanto di competenza.
c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri
Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del
ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale
controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione.
c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo
restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello
Statuto Nazionale.
c.11 Il Collegio ha facoltà , a richiesta di chi vi abbia interesse,
di prendere in via provvisoria - nelle more della decisione
definitiva - i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c)
del successivo comma 13.
c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di
procedura del giudizio di primo grado.
c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:
- censura scritta;
- sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non
superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative
ricoperte;
- sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non
superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;
- espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i
diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione
della tessera.
c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci
espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.
c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio
Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle
more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio
persona fisica, disporne la sospensione cautelare.
c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in
giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione,
previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata a
cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente
Nazionale.
ART 15
GIURI' NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
c.1 Il ricorso avanti al Giurì Nazionale, sottoscritto dal
ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i
mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o
inviato, presso la Sede Nazionale, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato.
c.2 Avanti al Giurì si applicano le norme procedurali previste per
il Collegio Nazionale dei Probiviri.
ART.16
OBBLIGATORIETA' GIURISDIZIONE INTERNA
c.1 La richiesta di adesione all'Associazione comporta
l'accettazione della giurisdizione interna, come disciplinata da
Statuto e Regolamento.
c.2 L'eventuale ricorso alla magistratura ordinaria, fatte salve
le decadenze di legge, può solo avvenire successivamente alla
definizione del procedimento interno.
ART. 17
NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
c.1 L'AVIS Nazionale deve tenere le scritture contabili ed i libri
sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni
di volontariato.
c.2 Tutte le operazioni relative all'amministrazione
dell'Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate
da idonea documentazione.
c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari
o postali e le relative movimentazioni, sono disposti con firma
disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, dal
Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati
con apposita delibera del Comitato Esecutivo.
c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza
e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Nazionale è
tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne
formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla
gestione stessa.
ART. 18
CARICHE
c.1 L'accettazione della carica da parte dei componenti del
Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei
Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Giurì
Nazionale deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono
componenti.
c.2 I componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Regionali non
possono essere componenti del Comitato Esecutivo Nazionale.
c.3 Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti
di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio,
di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa
configurare contrasto con gli interessi e le finalità
dell'Associazione.
Art. 19
REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI
c.1 Ogni Avis territoriale può dotarsi di un proprio Regolamento
associativo, conforme allo schema-tipo approvato dal Consiglio
Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo, purché non in
contrasto con i regolamenti eventualmente adottati dalle Avis sovra
ordinate.
c.2 In assenza dell'adozione di Regolamenti locali, il presente
Regolamento viene applicato a ciascun livello associativo.
Art. 20
NORME ELETTORALI
c.1 Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il
rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, nonché ogni procedura
connessa alle elezioni stesse sono disciplinate - oltre che dalle
norme statutarie vigenti - dalle disposizioni di cui ai successivi
articoli.2. La Sezione Integrativa sostituisce, all'atto
dell'approvazione, l'art. 19 cit. e completa l'articolazione del
Regolamento dell'AVIS Nazionale.
Art. 21
DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI
c.1 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i
livelli, hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo
Statuto dell'Associazione medesima e dal presente Regolamento.
Art. 22
ELETTORATO ATTIVO
c.1 Ogni socio persona fisica - ai sensi e per gli effetti del comma
3 dell'articolo 4 e del comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto
Nazionale - esercita il diritto di elettorato attivo direttamente
ovvero per delega, come previsto dalle disposizioni contenute nello
Statuto Nazionale e negli statuti delle Avis territoriali, in
presenza dei presupposti ivi richiesti.
Art. 23
ELETTORATO PASSIVO
c.1 Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura
alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o
nomina rientri nelle competenze delle Assemblee delle Avis di Base,
delle Avis Comunali o Equiparate, delle Avis Provinciali o
Equiparate, delle Avis Regionali o Equiparate, delle Avis
territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data
del 17 maggio 2003 e dell'AVIS Nazionale o ad essere designato quale
delegato per l'Assemblea Provinciale o Equiparata e/o per
l'Assemblea di coordinamento intermedio, e/o per l'Assemblea
Regionale o Equiparata e/o per l'Assemblea Generale degli Associati.
c.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un
solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo
dell'Avis di Base, dell'Avis Comunale o Equiparata, dell'Avis
Provinciale o Equiparata, dell'Avis di coordinamento intermedio,
dell'Avis Regionale o Equiparata, e/o per un solo organo dell'AVIS
Nazionale.
c.3 La candidatura ad essere designato quale delegato può essere
proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.
c.4 La proposta di candidatura a componente del Consiglio
Direttivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per
ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi
Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve
essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni
prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente
dell'Avis Comunale o Equiparata di appartenenza. Le proposte di
candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di Base per gli
organi sociali di tutte le Avis sovra ordinate andranno inviate al
Presidente dell'Avis Comunale di riferimento.
c.5 L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4
è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta
di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax, ovvero della
ricevuta PEC. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi
ragione, non possono essere accolte.
c.6 Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate
solo in sede di Assemblea, ad ogni livello, purché sostenute -
nell'Assemblea di base o Comunale - da parte di almeno il 10% dei
soci presenti all'Assemblea medesima, ovvero - nelle Assemblee
Provinciali, Regionali o Equiparate - da parte di un numero di
delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10%
dei soci.
c.7 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi
del precedente comma 4 - e fatti comunque salvi i casi di assenza
giustificata - deve essere presente all'Assemblea elettiva della
propria Avis di Base, Comunale o Equiparata.
c.8 All'atto della formulazione di una proposta di candidatura,
ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare
contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l'assenso del
candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.
Art. 24
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
c.1 La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell'articolo
precedente viene effettuata, a livello delle Avis Comunali,
Provinciali, Regionali o Equiparate, in seno alla Assemblee di
riferimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle
competenze assembleari, contenute in ciascuno statuto territoriale.
c.2 Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra
descritto e raccolte dai Presidenti competenti, vengono inserite in
lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi
sociali da eleggere e sulla quali ciascuna Assemblea, per quanto di
competenza, esprimerà il proprio voto.
c.3 Ciascuna Assemblea competente non può proporre all'Assemblea
dell'Avis sovra ordinata un numero di candidati superiore ai
componenti dell'organo da eleggere.
c.4 Risultano candidati alle cariche sociali sovra ordinate
coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede
assembleare o secondo l'ordine di graduatoria determinato
dall'assemblea sotto ordinata.
c.5 Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica
altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature
dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle
Avis sovra ordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti
vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la
maggioranza dei voti.
Art. 25
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI NELLA FASE ANTECEDENTE
ALLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE
c.1 A ciascun livello associativo territoriale l'Assemblea
competente provvede - nella seduta ordinaria svolta nell'anno
precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali - alla nomina
di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto
previsto, per l'Assemblea Generale degli Associati, dal comma 6
dell'articolo 7 del presente Regolamento.
c.2 L'Avis Regionale, per le Avis Comunali e di Base o
Equiparate, potrà stabilire il numero dei soci al di sotto del quale
i compiti della Commissione Verifica Poteri, ivi compresi quelli di
cui al successivo comma 4, possono essere espletati dal Segretario
del Consiglio Direttivo.
c.2 La Commissione Verifica Poteri locale - che dura in carica
quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente - ha il
compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto
assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche
presenti all'Assemblea territoriale di riferimento.
c.4 E' cura del Presidente dell'Avis
competente convocare, entro il termine di 30 giorni successivi
all'avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri,
affinché procedano all'elezione
del Presidente della medesima.
c.5 Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica
Poteri, il Presidente di ciascuna Avis sotto ordinata deve far
pervenire alla Segreteria dell'Avis sovra ordinata - almeno 10
giorni prima della data dell'Assemblea Elettiva - gli atti di
cui al precedente Art. 7, nonché la copia del verbale della Commissione
Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l'altro, il
numero dei soci in essere al 31 dicembre dell'anno precedente ed il
numero delle donazioni fatte con riferimento all'anno precedente.
c.6 La Segreteria locale interessata - nonché quella Nazionale,
per quanto di sua competenza - provvede tempestivamente a sottoporre
la documentazione pervenutale, unitamente all'elenco dei soci di cui
al comma 5 dell'articolo 2 del presente Regolamento, al Presidente
della Commissione Verifica Poteri di riferimento.
c.7 E' compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alle
Segreterie di riferimento le eventuali posizioni anomale rilevate,
al fine di consentire l'acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo,
prima dell'avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali
e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.
c.8 La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l'esito delle
verifiche condotte e delle proprie attestazioni alla Segreteria
dell'Avis competente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
antecedente la prima convocazione dell'assemblea.
c.9 In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone
fisiche e/o dei delegati e/o dei rappresentanti delle Associate
Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di
voto.
c.10 Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di
uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche
e/o di delegati tra le Avis interessate a tutti i livelli e la
Commissione Verifica Poteri di riferimento, debbono essere da questi
ultimi segnalati alla Presidenza dell'Assemblea competente in
apertura di seduta, al fine di consentire in merito l'immediata
deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme
statutarie.
c.11 Sulla base delle determinazioni assembleari di cui al
precedente comma la Commissione Verifica Poteri predispone l'elenco
definitivo degli aventi diritto al voto da consegnare al Presidente
dell'Assemblea ed al Presidente del Comitato Elettorale per i
rispettivi adempimenti di competenza.
c.12 La Commissione Verifica Poteri provvede all'accreditamento
degli aventi diritto al voto negli orari indicati nella
convocazione.
Art. 26
NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
c.1 La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i
livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie
dell'AVIS Nazionale e di ciascuna Avis territoriale.
c.2 Nelle Avis di Base e nelle Avis Comunali o Equiparate si
applica il sistema maggioritario: risulteranno eletti i candidati
che avranno riportato il maggior numero di voti.
c.3 Nelle Avis Provinciali o Equiparate l'Assemblea ordinaria
dell'anno precedente a quello in cui devono essere rinnovati gli
organi sociali potrà stabilire - al fine di determinare i criteri di
assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Provinciale - di
suddividere la provincia di riferimento in più ambiti territoriali
(es. comunità Montana, ambiti amministrativi degli Enti Locali,
ambiti territoriali di A.S.L, ecc.). dovrà , in tal caso, essere
garantita la rappresentatività di almeno un seggio per ogni ambito
territoriale.
c.4 Nella stessa Assemblea ordinaria dell'anno precedente a
quella elettiva l'Avis Provinciale dovrà inoltre sempre stabilire la
modalità di assegnazione dei restanti seggi del Consiglio Direttivo
Provinciale, che potrà prevedere l'applicazione del metodo D'Hondt,
in analogia a quanto stabilito per l'assegnazione dei seggi del
Consiglio Nazionale. In alternativa, si potrà deliberare di
procedere all'assegnazione sulla base del numero delle preferenze
ottenute da ciascun candidato, a prescindere dall'ambito
territoriale di provenienza del candidato stesso.
c.5 Nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Avis Provinciale o
equiparata non venga suddiviso in più ambiti territoriali,
l'assegnazione dei seggi deve essere effettuata con il sistema
maggioritario, sulla base delle preferenze ottenute da ogni
candidato.
c.6 In ogni fase elettiva - sia sulle proposte di candidature
sia, successivamente, sui candidati - accanto al nominativo del
socio candidato deve essere indicata l'Avis Comunale, di Base o
Equiparata alla quale aderisce il candidato medesimo.
c.7 L'assegnazione dei seggi del Consiglio delle Avis Regionali o
Equiparate, analogamente a quanto previsto per la assegnazione dei
seggi del Consiglio Nazionale, viene effettuata con il metodo
D'Hondt, dividendo cioè il numero dei soci di ogni Avis Provinciale
o Equiparata per 1, 2 ,3 ,4,.....ecc... sino alla concorrenza del numero
dei consiglieri da eleggere, nel numero stabilito in attuazione
degli statuti di ciascuna Avis Regionale o equiparata, e scegliendo,
quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Provinciali
o equiparate, i più alti. Nel rispetto delle norme statutarie
citate, i primi Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti di
ogni Avis Provinciale o Equiparata, prescindendo dalla relativa
consistenza numerica; si prosegue poi nell'assegnazione, a partire
dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Provinciali
o Equiparate.
c.8 Per le Avis Regionali o Equiparate il cui ambito territoriale
coincida con una sola provincia o nelle quali l'Avis sia presente in
una sola provincia, l'assegnazione dei seggi potrà essere effettuata
con le stesse modalità previste per le Avis Provinciali o
Equiparate.
c.9 In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto
il candidato più giovane di età .
c.10 Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica
sociale verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della
graduatoria dei non eletti.
Art. 27
VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE
c.1 In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri
verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum
deliberativo necessario - nel rispetto del comma 7 dell'articolo 9
dello Statuto nazionale e, a livello locale, delle norme statutarie
corrispondenti - e ne comunica i risultati al Presidente
dell'Assemblea.
c.2 Ove lo statuto dell'AVIS Nazionale o di ciascuna delle Avis
territoriali non preveda quorum costitutivi e deliberativi
qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si
dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non
inficiano in alcun modo la validità della seduta e l'adozione delle
deliberazioni relative.
c.3 I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine
della formazione delle maggioranze.
c.4 In sede di voto, a tutti i livelli associativi in cui siano
presenti persone fisiche o delegati di soci persone fisiche, essi
devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali
dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da
parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi.
c.5 Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre
gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti
elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta
dovranno essere allestiti per settori, allo scopo di consentire la
distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la
rapidità nel conteggio dei voti espressi.
In particolare:
- ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro
voto dovrà essere consegnato un contrassegno di colore giallo;
- ai soci persone fisiche delegati di un altro socio persona
fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosa;
- ai delegati che rappresentino un quoziente pieno di soci
persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di
colore rosso;
- ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone
fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore blu,
sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato;
- ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà
essere consegnato un contrassegno di colore verde ed
eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di
deleghe - fino ad un massimo di 10 - di altri associati Persone
Giuridiche.
c.6 Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro
l'argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano
interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la
proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il
voto.
c.7 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il
Presidente deve comunicare all'Assemblea il risultato della
precedente votazione.
Art. 28
IL COMITATO ELETTORALE
c.1 L'Assemblea elettiva delle Avis a tutti i livelli associativi,
in apertura di seduta provvede alla nomina con voto palese,
determinandone di volta in volta il numero dei componenti, del
Comitato Elettorale, scegliendo tra i soci presenti che non siano
candidati a qualunque carica o incarico.
c.2 Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è
necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di
voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche
sociali - in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto
delle norme statutarie e di legge - e garantisce la regolare e
ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non
previsti dal presente regolamento.
c.3 I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun
altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.
c.4 Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il
Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:
- accerta l'identità personale degli elettori e la loro
iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 10
del precedente articolo 25;
- provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone
fisiche - nelle Assemblee delle Avis di Base ed in quelle delle
Avis Comunali o Equiparate - e dei rappresentanti legali delle
Associate Persone Giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità
ed a controfirmarle;
- accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da
parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
- effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine
dell'inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste
elettorali;
- affigge - nel luogo delle elezioni - la liste elettorali
come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali,
affinché i votanti ne possano prendere visione;
- verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali -
predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero
di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
- vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni
di voto;
- procede allo spoglio delle schede;
- decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle
operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima
dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte
dell'interessato.
c.5 Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e
compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi
membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale
dell'Avis interessata nonché inviato, per conoscenza, all'AVIS
Nazionale.
c.6 Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima
adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e
perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo.
L'adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione
dei risultati del voto e comunque nel rispetto di quanto previsto
dal successivo articolo 30.
Art. 29 -
VOTAZIONI
c.1. I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di
voto nell'Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli
associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero
ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei
soci persone giuridiche all'atto della convocazione dell'Assemblea
medesima, inviata - nel rispetto delle forme di comunicazione di cui
al 2° comma del precedente articolo 10 - nei tempi statutari
previsti.
c.2. Alle votazioni delle Assemblee Comunali e di Base o
Equiparate potranno partecipare tutti i soci regolarmente iscritti
alla data di convocazione dell'assemblea stessa, i quali saranno
ammessi personalmente a votare durante gli orari stabiliti e
comunicati ai sensi del precedente comma 1.
c.3 L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di
controllo e di giurisdizione, a tutti i livelli, avviene con le
seguenti procedure:
- le schede elettorali devono essere predisposte in modo che
non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le
schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto
della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio
persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo;
- l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da
quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di
preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali
da eleggere, pena la nullità della scheda;
- all'elettore vengono consegnate tante schede distinte, una
per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate
dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale,
a ciò delegato;
- le schede votate vengono consegnate dall'elettore al
Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce
nell'apposita urna e, a conferma dell'avvenuta espressione del
voto, appone la propria firma accanto al nome dell'elettore.
c.4. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il
numero dei componenti da eleggere, l'elezione viene effettuata con
votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in
Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.
Art. 30
RICORSO CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI
c.1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne
abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla
data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli
eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i
successivi 5 giorni.
c.2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente
interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma
6 dell'articolo 28. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza
dei 5 giorni sopra previsti.
c.3. Avverso le decisioni definitive del Comitato elettorale sono
ammessi i ricorsi agli organi di giurisdizione interna, nei termini
e nei modi previsti dal regolamento. Il ricorso non interrompe i
termini di convocazione degli eletti.
c.4. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi
alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.
Art. 31
NORMA FINALE
c1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore
dalla data di approvazione nelle more di approvazione degli schemi
tipo delle Avis territoriali. Le norme dei regolamenti delle Avis
territoriali, ove in contrasto con il presente regolamento decadono
e dovranno essere adeguate in occasione della prima assemblea utile.