Regolamento   
				(fonte: www.avis.it)
				
				
			
			Il Regolamento di attuazione
			
			Approvato il 27 Maggio 2012 in occasione della 76^ Assemblea 
			Generale a Montecatini Terme (PT) con modifica articolo 2 comma 5 
			approvato il 16 maggio 2014 nella 78a Assemblea Generale a 
			Chianciano Terme (SI)
			
			INDICE
			
			ART. 1 
			COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
			ART. 2 SOCI
			ART. 3 DIRITTI 
			DEI SOCI
			ART. 4 DOVERI 
			DEI SOCI
			ART. 5 LOGO E 
			SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE
			ART. 6 
			BENEMERENZE ASSOCIATIVE
			ART. 7 MODALITA' 
			DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
			ART. 8 
			COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
			ART. 9 ORGANI
			ART.10 L'ASSEMBLEA 
			GENERALE DEGLI ASSOCIATI
			ART.11 CONSIGLIO 
			NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
			ART.12 COMITATO 
			ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
			ART.13 COLLEGIO 
			DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
			ART.14 COLLEGIO 
			NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
			ART.15 GIURI' 
			NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
			ART.16 
			OBBLIGATORIETA' GIURISDIZIONE INTERNA
			ART.17 NORME 
			AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
			ART.18 CARICHE
			ART.19 
			REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI
			ART.20 NORME 
			ELETTORALI
			ART.21 DATA E 
			INDIZIONE DELLE ELEZIONI
			ART.22 
			ELETTORATO ATTIVO
			ART.23 
			ELETTORATO PASSIVO
			ART.24 
			VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
			ART. 25 
			COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI NELLA FASE ANTECEDENTE 
			ALLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE
			ART. 26 NORME 
			APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
			ART. 27 
			VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE
			ART.28 IL 
			COMITATO ELETTORALE
			ART. 29 
			VOTAZIONI
			ART. 30 RICORSO 
			CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI
			ART. 31 NORMA 
			FINALE
			
			
			Art. 1
			COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
			
			L'AVIS è stata fondata nel maggio dell'anno 1927 dal Dott. Vittorio 
			Formentano ed è stata costituita a livello Nazionale il 28 aprile 
			1946. Essa ha attualmente sede in Milano, viale Forlanini 23.
			
			ART. 2
			SOCI
			
			c.1 L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene 
			effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis 
			Comunale, di Base o Equiparata, previa domanda scritta presentata 
			dall'aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall'AVIS 
			Nazionale. 
			
			c.2 Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di Base 
			o Equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di 
			donatori di sangue. 
			
			c.3 Un socio, già   iscritto ad una Avis Comunale, di Base o 
			Equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un'altra Avis 
			Comunale, di Base o equiparata. 
			
			c.4 Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio 
			Direttivo dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata interessata, 
			accoglie l'istanza di adesione del socio.
			
			c.5 Le Avis Comunali, di Base o equiparate devono comunicare 
			all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, tramite le 
			rispettive Avis Provinciali o Equiparate, nonché Regionali o 
			Equiparate, l'elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell'anno 
			precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove 
			iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti...) o, in alternativa, la 
			scheda di rilevazione della consistenza associativa compilata 
			secondo le modalità   definite dall'avis nazionale. Le stesse Avis 
			Comunali, di Base o Equiparate hanno competenza al trattamento dei 
			dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno. 
			
			c.6 Un'Avis sovra ordinata può richiedere ad una Avis Comunale, di 
			Base o equiparata del proprio territorio - formulandone la 
			motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente - di 
			accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che 
			collabora con continuità   a favore della stessa Avis sovra ordinata. 
			Gli oneri sociali sono a carico dell'Avis sovra ordinata che ha 
			richiesto l'iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della 
			richiesta deve essere motivato. 
			
			c.7 Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle 
			condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", 
			del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini 
			associativi. 
			
			c.8 La procedura di adesione all'AVIS Nazionale dei soci persone 
			giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente 
			Nazionale.
			
			Art. 3
			DIRITTI DEI SOCI
			
			c.1 Il socio ha diritto:
			
				- al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio 
				dono;
 
				- alla tutela dei propri dati personali;
 
				- al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio e 
				donatore ad ogni livello associativo;
 
				- all'elettorato attivo e passivo;
 
				- ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali 
				violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri 
				associati persone fisiche ovvero giuridiche;
				 
			
			
			
			Art. 4
			DOVERI DEI SOCI 
			
			c.1 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla 
			Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per 
			fini diversi da quelli previsti dallo statuto. 
			
			c.2 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto 
			del principio di democrazia e delle competenze previste dallo 
			statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere 
			osservata da tutti i soci. 
			
			c.3 Tutti i soci, oltre all'attività   di donazione di sangue e di 
			emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività   associative, 
			devono svolgere in relazione alle proprie possibilità nel pieno 
			rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi 
			stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della 
			donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, 
			nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.
			
			
			c.4 La periodicità   della donazione di sangue e/o di emocomponenti 
			è 
			stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei 
			protocolli adottati. 
			
			c.5 I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le 
			informazioni utili ai soli fini associativi. 
			
			c.6 Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in 
			possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente 
			in materia di privacy. 
			
			c.7 Il socio donatore deve:
			
				- rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
 
				- evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia 
				assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
 
				- fare riferimento per l'attività   donazionale alle indicazioni 
				dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata di appartenenza;
 
				- fornire al personale medico i propri dati anamnestici 
				veritieri;
 
				- osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine 
				all'ammissibilità   alla donazione di sangue e/o emocomponenti, 
				alla loro periodicità   ed alle indagini sanitarie ai fini della 
				idoneità   alla donazione;
 
				- comunicare alla propria Avis Comunale, di Base o Equiparata 
				tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività   
				associative.
				 
			
			
			Art. 5
			LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE
			
			c.1 Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell'Associazione 
			devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi 
			previsti dallo statuto.
			
			c.2 L'AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e 
			di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il 
			corretto utilizzo.
			
			c.3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed 
			esterne dell'Associazione deve essere uniforme per tutto il 
			territorio nazionale.
			
			c.4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in 
			collaborazione con le istituzioni pubbliche, l'abbinamento non 
			temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'AVIS con il logo 
			e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre 
			associazioni di volontariato, deve essere preventivamente 
			autorizzato - su richiesta espressa tramite l'Avis Regionale e 
			corredata del relativo parere - dal Comitato Esecutivo Nazionale.
			
			c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e 
			di ogni altro segno distintivo dell'AVIS è esercitata dal Consiglio 
			Direttivo dell'AVIS Nazionale, che, anche su segnalazione di 
			qualunque socio, adotterà   i provvedimenti opportuni.
			
			Art. 6
			BENEMERENZE ASSOCIATIVE
			
			c.1 La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Nazionale, 
			sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti 
			i soci.
			
			c.2 Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni tali da 
			poter essere visibili e portate giornalmente.
			
			c.3 Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti 
			per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che della 
			attività   donazionale, anche della fedeltà   associativa, e 
			precisamente:
			
				- Dopo 3 anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di 
				almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni;
 
				- Dopo 5 anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di 
				almeno 12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni;
 
				- Dopo 10 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di 
				almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni;
 
				- Dopo 20 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di 
				almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni;
 
				- Dopo 30 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di 
				almeno 60 donazioni o al compimento di 75 donazioni;
 
				- Dopo 40 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di 
				almeno 80 donazioni o al compimento di 100 donazioni;
 
				- Alla cessazione della attività   donazionale per raggiunti 
				limiti di età   o per motivi di salute e la effettuazione almeno 
				120 donazioni.
 
			
			c.4 Ai fini dell'attribuzione delle benemerenze, tenuto conto 
			delle vigenti disposizioni legislative in materia, il numero delle 
			donazioni di emazie effettuate dalle donatrici fino al compimento 
			del cinquantesimo anno di età   viene considerato doppio.
			
			c.5 Per tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in 
			considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di quattro 
			donazioni all'anno.
			
			c.6 Ai soci che esplicano con continuità   funzioni non retribuite di 
			riconosciuta validità   nell'ambito associativo, previa specifica 
			deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis presso la quale 
			prestano la propria collaborazione in relazione al livello della 
			collaborazione stessa possono essere attribuite benemerenze come 
			segue:
			
				- dopo 10 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una 
				benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori 
				iscritti alla associazione da 5 anni;
 
				- dopo 20 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una 
				benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori 
				iscritti alla associazione da 10 anni;
 
				- dopo 30 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una 
				benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori 
				iscritti alla associazione da 20 anni;
 
				- dopo 40 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una 
				benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori 
				iscritti alla associazione da 30 anni
 
			
			c.7 Le donazioni effettuate prima dell'iscrizione all'AVIS sono 
			considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le 
			modalità previste dal presente regolamento, purché documentate dalla 
			Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la 
			quale sono state effettuate.
			
			c.8 E' riconosciuta al socio la facoltà   di rinunciare alle 
			benemerenze.
			
			ART. 7
			MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
			
			c.1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto 
			nell'Assemblea Generale dei soci, cioè i legali rappresentanti dei 
			soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è 
			accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della 
			documentazione inviata dalle rispettive Avis Regionali.
			
			c.2 Tale documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, 
			consiste in:
			
				- i nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci 
				persone giuridiche;
 
				- i nominativi dei delegati, effettivi e supplenti, dei soci 
				persone fisiche, risultanti dal verbale assembleare;
 
				- la documentazione dalla quale risulti l'avvenuto regolare 
				pagamento delle quote associative;
 
				- il nominativo del Capo delegazione;
 
				- copia del verbale con relativi allegati dell'Assemblea 
				Regionale;
 
			
			c.3 Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, 
			indicato dal capo delegazione sulla base dei criteri definiti 
			dall'Assemblea Regionale.
			
			c.4 Ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di 
			dieci deleghe di altro associato persona giuridica.
			
			c.5 I componenti del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori 
			dei Conti di AVIS Nazionale non possono essere delegati di soci 
			persone fisiche.
			
			c.6 La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni, 
			è costituita da componenti eletti dall'Assemblea Generale dell'anno 
			precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero 
			stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio 
			interno il Presidente.
			
			ART. 8
			COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
			
			c.1 La costituzione di un'Avis territoriale, riferimento del 
			corrispondente territorio politico-amministrativo, avverrà   secondo 
			le modalità   previste da apposita circolare emanata dal Presidente 
			Nazionale.
			
			c. 2 La costituzione di un'Avis Comunale o Provinciale dovrà   
			coincidere, rispettivamente, con il territorio 
			politico-amministrativo del Comune o della Provincia di riferimento.
			
			c.3 Nelle aree metropolitane, al fine di favorire la crescita della 
			Associazione, è opportuno che vengano costituite più Avis di Base.
			
			c.4 Le quote associative dovute all'AVIS Nazionale sono stabilite 
			dall'Assemblea Generale con riferimento ai soci persone fisiche e ai 
			i soci persone giuridiche al 31 dicembre dell'anno precedente.
			
			c.5 Il versamento delle quote associative, relative ai soci persone 
			fisiche, sarà   effettuato per il tramite delle Avis Regionali in due 
			soluzioni, la prima di norma pari al 60% entro il 30 aprile e la 
			seconda a saldo entro il 30 settembre di ogni anno.
			
			c.6 Le quote relative ai soci persone giuridiche saranno versate in 
			unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.
			
			ART. 9
			ORGANI 
			
			c.1 Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'AVIS 
			Nazionale.
			
			c.2 L'espressione di volontà   di ogni organo collegiale, di norma, 
			avviene con voto palese.
			
			c.3 L'elezione degli organi di governo, di controllo e di 
			giurisdizione interna avviene mediante scrutinio segreto.
			
			c.4 Tuttavia l'Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il 
			voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente.
			
			c.5 Ogni avente diritto al voto non potrà   esprimere preferenze in 
			numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.
			
			ART. 10
			L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
			
			c.1 La sede dell'Assemblea Generale degli associati è stabilita dal 
			Consiglio Nazionale.
			
			c.2 La convocazione dei soci persone giuridiche all'Assemblea 
			Generale è fatta a mezzo servizio postale, oppure tramite posta 
			elettronica. La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è 
			inviata a mezzo servizio postale tramite delle Avis Regionali e/o 
			Equiparate.
			
			c.3 Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante 
			del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della 
			relazione associativa e dei bilanci e di ogni altro documento, ai 
			fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell'AVIS 
			Nazionale, oppure presso l'Avis Regionale di riferimento.
			
			c.4 La documentazione dovrà   essere disponibile 30 giorni prima 
			dell'Assemblea.
			
			c.5 In apertura di Assemblea vengono nominati cinque o più questori 
			di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto 
			altro necessario per il regolare espletamento dei lavori 
			assembleari.
			
			ART.11
			CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
			
			c.1 I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati alle Avis 
			Regionali applicando il metodo d'Honts e cioè dividendo il numero 
			dei soci di ogni Avis Regionale per 1, 2, 3, 4.... sino a 
			concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e scegliendo, 
			quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Regionali, i 
			più alti fino all'assegnazione di tutti i Consiglieri.
			
			c.2 Tuttavia, al fine di assicurare quanto previsto dall'articolo 11 
			comma 4 dello Statuto, i primi 22 Consiglieri vengono assegnati ai 
			primi quozienti delle singole Avis Regionali, prescindendo dalla 
			loro consistenza, proseguendo poi, ove il numero dei consiglieri 
			nazionale stabilito dall'Assemblea sia superiore a 22, 
			nell'assegnazione a partire dal più alto fra i secondi quozienti 
			delle singole Avis Regionali.
			
			c.3 Il Consiglio Nazionale, per la realizzazione del proprio 
			programma, si struttura in aree dipartimentali, che vengono definite 
			con apposita delibera all'inizio di ciascun mandato.
			
			ART.12
			COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
			
			c.1 Il Segretario Generale procede alla stesura dei verbali ed è 
			responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento 
			degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per 
			l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato 
			Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del 
			personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del 
			caso.
			
			c.2 Il Tesoriere sovrintende alle attività   patrimoniali, 
			amministrative ed alla gestione finanziaria della sede nazionale; 
			predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti 
			bancari e postali secondo le modalità   di cui al 3° comma 
			dell'articolo 17.
			
			c.3 Ogni membro del Comitato Esecutivo è responsabile 
			dell'attuazione, per l'area dipartimentale di propria competenza, 
			stabilita dal Consiglio Nazionale, dei progetti e delle decisioni 
			approvate dallo stesso organo.
			
			ART.13
			COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
			
			c.1 Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo può 
			deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società   di 
			certificazione.
			
			c.2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito 
			dell'attività   di controllo della contabilità   e della 
			regolarità   
			formale degli atti amministrativi.
			
			c.3 Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta 
			giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei 
			documenti contabili, fatta salva la facoltà   di ciascun membro di 
			esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.
			c.4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto 
			consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio 
			Nazionale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale 
			espone la propria relazione.
			
			c.5 Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; 
			copia di questo va inviata al Consiglio Nazionale ed al Comitato 
			Esecutivo Nazionale.
			
			c.6 I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi 
			negativi al Consiglio Nazionale e, ove ne sussistano le fattispecie 
			previste dalla legge, alle autorità   competenti.
			
			c.7 Alle attività   del Collegio dei Revisori si applicano le norme 
			dettate in proposito dal Codice Civile.
			
			Art. 14
			COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
			
			c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal 
			ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i 
			mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o 
			inviato, presso la Sede Nazionale, entro il termine perentorio di 
			trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di 
			esso.
			
			c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non 
			sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del 
			termine, potrà   produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque 
			non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in 
			possesso.
			
			c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla 
			controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il 
			deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del 
			dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali 
			patrocinatori.
			
			c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del 
			Collegio.
			
			c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con 
			l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore 
			con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è 
			obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione.
			
			c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti 
			all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a 
			trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.
			
			c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, 
			sottoscritto dai tre componenti del Collegio.
			
			c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni - 
			salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio - e comunicata a 
			cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata 
			inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, 
			al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle 
			parti per quanto di competenza.
			
			c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri 
			Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del 
			ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale 
			controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
			comunicazione.
			
			c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo 
			restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello 
			Statuto Nazionale.
			
			c.11 Il Collegio ha facoltà  , a richiesta di chi vi abbia interesse, 
			di prendere in via provvisoria - nelle more della decisione 
			definitiva - i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) 
			del successivo comma 13.
			
			c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di 
			procedura del giudizio di primo grado.
			
			c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:
			
				- censura scritta;
 
				- sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non 
				superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative 
				ricoperte;
 
				- sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non 
				superiore a ventiquattro mesi dall'attività   associativa;
 
				- espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i 
				diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione 
				della tessera.
 
			
			c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci 
			espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.
			
			c.15 Nei casi di particolare gravità   ed urgenza, il Consiglio 
			Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle 
			more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio 
			persona fisica, disporne la sospensione cautelare.
			
			c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in 
			giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, 
			previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata a 
			cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente 
			Nazionale.
			
			ART 15
			GIURI' NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
			
			c.1 Il ricorso avanti al Giurì Nazionale, sottoscritto dal 
			ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i 
			mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o 
			inviato, presso la Sede Nazionale, entro trenta giorni dalla data di 
			ricevimento del provvedimento impugnato.
			
			c.2 Avanti al Giurì si applicano le norme procedurali previste per 
			il Collegio Nazionale dei Probiviri.
			
			ART.16
			OBBLIGATORIETA' GIURISDIZIONE INTERNA
			
			c.1 La richiesta di adesione all'Associazione comporta 
			l'accettazione della giurisdizione interna, come disciplinata da 
			Statuto e Regolamento.
			c.2 L'eventuale ricorso alla magistratura ordinaria, fatte salve 
			le decadenze di legge, può solo avvenire successivamente alla 
			definizione del procedimento interno.
			
			ART. 17
			NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
			
			c.1 L'AVIS Nazionale deve tenere le scritture contabili ed i libri 
			sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni 
			di volontariato.
			c.2 Tutte le operazioni relative all'amministrazione 
			dell'Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate 
			da idonea documentazione.
			c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari 
			o postali e le relative movimentazioni, sono disposti con firma 
			disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, dal 
			Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati 
			con apposita delibera del Comitato Esecutivo.
			c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza 
			e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Nazionale è 
			tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne 
			formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla 
			gestione stessa.
			
			ART. 18
			CARICHE 
			
			c.1 L'accettazione della carica da parte dei componenti del 
			Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei 
			Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Giurì 
			Nazionale deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono 
			componenti.
			c.2 I componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Regionali non 
			possono essere componenti del Comitato Esecutivo Nazionale.
			c.3 Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti 
			di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio, 
			di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa 
			configurare contrasto con gli interessi e le finalità   
			dell'Associazione.
			
			Art. 19
			REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI
			
			c.1 Ogni Avis territoriale può dotarsi di un proprio Regolamento 
			associativo, conforme allo schema-tipo approvato dal Consiglio 
			Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo, purché non in 
			contrasto con i regolamenti eventualmente adottati dalle Avis sovra 
			ordinate.
			c.2 In assenza dell'adozione di Regolamenti locali, il presente 
			Regolamento viene applicato a ciascun livello associativo.
			
			Art. 20
			NORME ELETTORALI
			
			c.1 Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il 
			rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, nonché ogni procedura 
			connessa alle elezioni stesse sono disciplinate - oltre che dalle 
			norme statutarie vigenti - dalle disposizioni di cui ai successivi 
			articoli.2. La Sezione Integrativa sostituisce, all'atto 
			dell'approvazione, l'art. 19 cit. e completa l'articolazione del 
			Regolamento dell'AVIS Nazionale.
			
			Art. 21
			DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI
			
			c.1 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i 
			livelli, hanno luogo nei tempi e con le modalità   previste dallo 
			Statuto dell'Associazione medesima e dal presente Regolamento.
			
			Art. 22
			ELETTORATO ATTIVO
			
			c.1 Ogni socio persona fisica - ai sensi e per gli effetti del comma 
			3 dell'articolo 4 e del comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto 
			Nazionale - esercita il diritto di elettorato attivo direttamente 
			ovvero per delega, come previsto dalle disposizioni contenute nello 
			Statuto Nazionale e negli statuti delle Avis territoriali, in 
			presenza dei presupposti ivi richiesti.
			
			Art. 23
			ELETTORATO PASSIVO
			
			c.1 Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura 
			alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o 
			nomina rientri nelle competenze delle Assemblee delle Avis di Base, 
			delle Avis Comunali o Equiparate, delle Avis Provinciali o 
			Equiparate, delle Avis Regionali o Equiparate, delle Avis 
			territoriali di coordinamento intermedie già   costituite alla data 
			del 17 maggio 2003 e dell'AVIS Nazionale o ad essere designato quale 
			delegato per l'Assemblea Provinciale o Equiparata e/o per 
			l'Assemblea di coordinamento intermedio, e/o per l'Assemblea 
			Regionale o Equiparata e/o per l'Assemblea Generale degli Associati.
			c.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un 
			solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo 
			dell'Avis di Base, dell'Avis Comunale o Equiparata, dell'Avis 
			Provinciale o Equiparata, dell'Avis di coordinamento intermedio, 
			dell'Avis Regionale o Equiparata, e/o per un solo organo dell'AVIS 
			Nazionale.
			c.3 La candidatura ad essere designato quale delegato può essere 
			proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.
			c.4 La proposta di candidatura a componente del Consiglio 
			Direttivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per 
			ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi 
			Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve 
			essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni 
			prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente 
			dell'Avis Comunale o Equiparata di appartenenza. Le proposte di 
			candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di Base per gli 
			organi sociali di tutte le Avis sovra ordinate andranno inviate al 
			Presidente dell'Avis Comunale di riferimento.
			c.5 L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 
			è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta 
			di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax, ovvero della 
			ricevuta PEC. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi 
			ragione, non possono essere accolte.
			c.6 Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate 
			solo in sede di Assemblea, ad ogni livello, purché sostenute - 
			nell'Assemblea di base o Comunale - da parte di almeno il 10% dei 
			soci presenti all'Assemblea medesima, ovvero - nelle Assemblee 
			Provinciali, Regionali o Equiparate - da parte di un numero di 
			delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% 
			dei soci.
			c.7 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi 
			del precedente comma 4 - e fatti comunque salvi i casi di assenza 
			giustificata - deve essere presente all'Assemblea elettiva della 
			propria Avis di Base, Comunale o Equiparata.
			c.8 All'atto della formulazione di una proposta di candidatura, 
			ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare 
			contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l'assenso del 
			candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.
			
			Art. 24
			VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
			
			c.1 La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell'articolo 
			precedente viene effettuata, a livello delle Avis Comunali, 
			Provinciali, Regionali o Equiparate, in seno alla Assemblee di 
			riferimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle 
			competenze assembleari, contenute in ciascuno statuto territoriale.
			c.2 Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra 
			descritto e raccolte dai Presidenti competenti, vengono inserite in 
			lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi 
			sociali da eleggere e sulla quali ciascuna Assemblea, per quanto di 
			competenza, esprimerà   il proprio voto.
			c.3 Ciascuna Assemblea competente non può proporre all'Assemblea 
			dell'Avis sovra ordinata un numero di candidati superiore ai 
			componenti dell'organo da eleggere.
			c.4 Risultano candidati alle cariche sociali sovra ordinate 
			coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede 
			assembleare o secondo l'ordine di graduatoria determinato 
			dall'assemblea sotto ordinata.
			c.5 Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica 
			altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature 
			dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle 
			Avis sovra ordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti 
			vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la 
			maggioranza dei voti.
			
			Art. 25
			COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI NELLA FASE ANTECEDENTE 
			ALLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE
			
			c.1 A ciascun livello associativo territoriale l'Assemblea 
			competente provvede - nella seduta ordinaria svolta nell'anno 
			precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali - alla nomina 
			di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto 
			previsto, per l'Assemblea Generale degli Associati, dal comma 6 
			dell'articolo 7 del presente Regolamento.
			c.2 L'Avis Regionale, per le Avis Comunali e di Base o 
			Equiparate, potrà   stabilire il numero dei soci al di sotto del quale 
			i compiti della Commissione Verifica Poteri, ivi compresi quelli di 
			cui al successivo comma 4, possono essere espletati dal Segretario 
			del Consiglio Direttivo.
			c.2 La Commissione Verifica Poteri locale - che dura in carica 
			quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente - ha il 
			compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto 
			assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche 
			presenti all'Assemblea territoriale di riferimento.
			c.4 E'  cura del Presidente dell'Avis 
			competente convocare, entro il termine di 30 giorni successivi 
			all'avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, 
			affinché procedano all'elezione 
			del Presidente della medesima.
			c.5 Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica 
			Poteri, il Presidente di ciascuna Avis sotto ordinata deve far 
			pervenire alla Segreteria dell'Avis sovra ordinata - almeno 10 
			giorni prima della data dell'Assemblea Elettiva - gli atti di 
			cui al precedente Art. 7, nonché la copia del verbale della Commissione 
			Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l'altro, il 
			numero dei soci in essere al 31 dicembre dell'anno precedente ed il 
			numero delle donazioni fatte con riferimento all'anno precedente.
			c.6 La Segreteria locale interessata - nonché quella Nazionale, 
			per quanto di sua competenza - provvede tempestivamente a sottoporre 
			la documentazione pervenutale, unitamente all'elenco dei soci di cui 
			al comma 5 dell'articolo 2 del presente Regolamento, al Presidente 
			della Commissione Verifica Poteri di riferimento.
			c.7 E'  compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alle 
			Segreterie di riferimento le eventuali posizioni anomale rilevate, 
			al fine di consentire l'acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, 
			prima dell'avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali 
			e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.
			c.8 La Commissione Verifica Poteri dovrà   consegnare l'esito delle 
			verifiche condotte e delle proprie attestazioni alla Segreteria 
			dell'Avis competente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
			antecedente la prima convocazione dell'assemblea.
			c.9 In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone 
			fisiche e/o dei delegati e/o dei rappresentanti delle Associate 
			Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di 
			voto.
			c.10 Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di 
			uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche 
			e/o di delegati tra le Avis interessate a tutti i livelli e la 
			Commissione Verifica Poteri di riferimento, debbono essere da questi 
			ultimi segnalati alla Presidenza dell'Assemblea competente in 
			apertura di seduta, al fine di consentire in merito l'immediata 
			deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme 
			statutarie.
			c.11 Sulla base delle determinazioni assembleari di cui al 
			precedente comma la Commissione Verifica Poteri predispone l'elenco 
			definitivo degli aventi diritto al voto da consegnare al Presidente 
			dell'Assemblea ed al Presidente del Comitato Elettorale per i 
			rispettivi adempimenti di competenza.
			c.12 La Commissione Verifica Poteri provvede all'accreditamento 
			degli aventi diritto al voto negli orari indicati nella 
			convocazione.
			
			Art. 26
			NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
			
			c.1 La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i 
			livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie 
			dell'AVIS Nazionale e di ciascuna Avis territoriale.
			c.2 Nelle Avis di Base e nelle Avis Comunali o Equiparate si 
			applica il sistema maggioritario: risulteranno eletti i candidati 
			che avranno riportato il maggior numero di voti.
			c.3 Nelle Avis Provinciali o Equiparate l'Assemblea ordinaria 
			dell'anno precedente a quello in cui devono essere rinnovati gli 
			organi sociali potrà   stabilire - al fine di determinare i criteri di 
			assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Provinciale - di 
			suddividere la provincia di riferimento in più ambiti territoriali 
			(es. comunità   Montana, ambiti amministrativi degli Enti Locali, 
			ambiti territoriali di A.S.L, ecc.). dovrà  , in tal caso, essere 
			garantita la rappresentatività   di almeno un seggio per ogni ambito 
			territoriale.
			c.4 Nella stessa Assemblea ordinaria dell'anno precedente a 
			quella elettiva l'Avis Provinciale dovrà   inoltre sempre stabilire la 
			modalità   di assegnazione dei restanti seggi del Consiglio Direttivo 
			Provinciale, che potrà   prevedere l'applicazione del metodo D'Hondt, 
			in analogia a quanto stabilito per l'assegnazione dei seggi del 
			Consiglio Nazionale. In alternativa, si potrà   deliberare di 
			procedere all'assegnazione sulla base del numero delle preferenze 
			ottenute da ciascun candidato, a prescindere dall'ambito 
			territoriale di provenienza del candidato stesso.
			c.5 Nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Avis Provinciale o 
			equiparata non venga suddiviso in più ambiti territoriali, 
			l'assegnazione dei seggi deve essere effettuata con il sistema 
			maggioritario, sulla base delle preferenze ottenute da ogni 
			candidato.
			c.6 In ogni fase elettiva - sia sulle proposte di candidature 
			sia, successivamente, sui candidati - accanto al nominativo del 
			socio candidato deve essere indicata l'Avis Comunale, di Base o 
			Equiparata alla quale aderisce il candidato medesimo.
			c.7 L'assegnazione dei seggi del Consiglio delle Avis Regionali o 
			Equiparate, analogamente a quanto previsto per la assegnazione dei 
			seggi del Consiglio Nazionale, viene effettuata con il metodo 
			D'Hondt, dividendo cioè il numero dei soci di ogni Avis Provinciale 
			o Equiparata per 1, 2 ,3 ,4,.....ecc... sino alla concorrenza del numero 
			dei consiglieri da eleggere, nel numero stabilito in attuazione 
			degli statuti di ciascuna Avis Regionale o equiparata, e scegliendo, 
			quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Provinciali 
			o equiparate, i più alti. Nel rispetto delle norme statutarie 
			citate, i primi Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti di 
			ogni Avis Provinciale o Equiparata, prescindendo dalla relativa 
			consistenza numerica; si prosegue poi nell'assegnazione, a partire 
			dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Provinciali 
			o Equiparate.
			c.8 Per le Avis Regionali o Equiparate il cui ambito territoriale 
			coincida con una sola provincia o nelle quali l'Avis sia presente in 
			una sola provincia, l'assegnazione dei seggi potrà   essere effettuata 
			con le stesse modalità   previste per le Avis Provinciali o 
			Equiparate.
			c.9 In ogni elezione, in caso di parità   di voti risulterà   eletto 
			il candidato più giovane di età  .
			c.10 Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica 
			sociale verrà   sostituito seguendo l'ordine decrescente della 
			graduatoria dei non eletti.
			
			Art. 27
			VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE
			
			c.1 In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri 
			verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum 
			deliberativo necessario - nel rispetto del comma 7 dell'articolo 9 
			dello Statuto nazionale e, a livello locale, delle norme statutarie 
			corrispondenti - e ne comunica i risultati al Presidente 
			dell'Assemblea.
			c.2 Ove lo statuto dell'AVIS Nazionale o di ciascuna delle Avis 
			territoriali non preveda quorum costitutivi e deliberativi 
			qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si 
			dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non 
			inficiano in alcun modo la validità   della seduta e l'adozione delle 
			deliberazioni relative.
			c.3 I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine 
			della formazione delle maggioranze.
			c.4 In sede di voto, a tutti i livelli associativi in cui siano 
			presenti persone fisiche o delegati di soci persone fisiche, essi 
			devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali 
			dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da 
			parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi.
			c.5 Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre 
			gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti 
			elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta 
			dovranno essere allestiti per settori, allo scopo di consentire la 
			distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la 
			rapidità   nel conteggio dei voti espressi. 
			In particolare:
			
				- ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro 
				voto dovrà   essere consegnato un contrassegno di colore giallo;
 
				- ai soci persone fisiche delegati di un altro socio persona 
				fisica dovrà   essere consegnato un contrassegno di colore rosa;
 
				- ai delegati che rappresentino un quoziente pieno di soci 
				persone fisiche dovrà   essere consegnato un contrassegno di 
				colore rosso;
 
				- ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone 
				fisiche dovrà   essere consegnato un contrassegno di colore blu, 
				sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato;
 
				- ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà   
				essere consegnato un contrassegno di colore verde ed 
				eventualmente su di esso dovrà   essere indicato il numero di 
				deleghe - fino ad un massimo di 10 - di altri associati Persone 
				Giuridiche.
 
			
			c.6 Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro 
			l'argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano 
			interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la 
			proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il 
			voto.
			c.7 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il 
			Presidente deve comunicare all'Assemblea il risultato della 
			precedente votazione.
			
			Art. 28
			IL COMITATO ELETTORALE
			
			c.1 L'Assemblea elettiva delle Avis a tutti i livelli associativi, 
			in apertura di seduta provvede alla nomina con voto palese, 
			determinandone di volta in volta il numero dei componenti, del 
			Comitato Elettorale, scegliendo tra i soci presenti che non siano 
			candidati a qualunque carica o incarico.
			c.2 Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è 
			necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di 
			voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche 
			sociali - in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto 
			delle norme statutarie e di legge - e garantisce la regolare e 
			ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non 
			previsti dal presente regolamento.
			c.3 I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun 
			altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.
			c.4 Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il 
			Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:
			
				- accerta l'identità   personale degli elettori e la loro 
				iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 10 
				del precedente articolo 25;
 
				- provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone 
				fisiche - nelle Assemblee delle Avis di Base ed in quelle delle 
				Avis Comunali o Equiparate - e dei rappresentanti legali delle 
				Associate Persone Giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità   
				ed a controfirmarle;
 
				- accerta la regolarità   delle candidature ed il possesso da 
				parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
 
				- effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine 
				dell'inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste 
				elettorali;
 
				- affigge - nel luogo delle elezioni - la liste elettorali 
				come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, 
				affinché i votanti ne possano prendere visione;
 
				- verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - 
				predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero 
				di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
 
				- vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni 
				di voto;
 
				- procede allo spoglio delle schede;
 
				- decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle 
				operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima 
				dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte 
				dell'interessato.
 
			
			c.5 Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e 
			compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi 
			membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale 
			dell'Avis interessata nonché inviato, per conoscenza, all'AVIS 
			Nazionale.
			c.6 Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima 
			adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e 
			perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. 
			L'adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione 
			dei risultati del voto e comunque nel rispetto di quanto previsto 
			dal successivo articolo 30.
			
			Art. 29 - 
			VOTAZIONI 
			
			c.1. I tempi e le modalità   di svolgimento delle procedure di 
			voto nell'Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli 
			associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero 
			ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei 
			soci persone giuridiche all'atto della convocazione dell'Assemblea 
			medesima, inviata - nel rispetto delle forme di comunicazione di cui 
			al 2° comma del precedente articolo 10 - nei tempi statutari 
			previsti.
			c.2. Alle votazioni delle Assemblee Comunali e di Base o 
			Equiparate potranno partecipare tutti i soci regolarmente iscritti 
			alla data di convocazione dell'assemblea stessa, i quali saranno 
			ammessi personalmente a votare durante gli orari stabiliti e 
			comunicati ai sensi del precedente comma 1.
			c.3 L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di 
			controllo e di giurisdizione, a tutti i livelli, avviene con le 
			seguenti procedure:
			
				- le schede elettorali devono essere predisposte in modo che 
				non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le 
				schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto 
				della rappresentatività   assembleare ovvero di delegato, socio 
				persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo;
 
				- l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da 
				quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di 
				preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali 
				da eleggere, pena la nullità   della scheda;
 
				- all'elettore vengono consegnate tante schede distinte, una 
				per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate 
				dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, 
				a ciò delegato;
 
				- le schede votate vengono consegnate dall'elettore al 
				Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce 
				nell'apposita urna e, a conferma dell'avvenuta espressione del 
				voto, appone la propria firma accanto al nome dell'elettore.
 
			
			c.4. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il 
			numero dei componenti da eleggere, l'elezione viene effettuata con 
			votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in 
			Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.
			
			Art. 30 
			RICORSO CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI
			
			c.1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne 
			abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla 
			data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli 
			eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i 
			successivi 5 giorni.
			c.2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente 
			interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 
			6 dell'articolo 28. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza 
			dei 5 giorni sopra previsti.
			c.3. Avverso le decisioni definitive del Comitato elettorale sono 
			ammessi i ricorsi agli organi di giurisdizione interna, nei termini 
			e nei modi previsti dal regolamento. Il ricorso non interrompe i 
			termini di convocazione degli eletti.
			c.4. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi 
			alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.
			
			
			
			Art. 31 
			NORMA FINALE
			
			c1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore 
			dalla data di approvazione nelle more di approvazione degli schemi 
			tipo delle Avis territoriali. Le norme dei regolamenti delle Avis 
			territoriali, ove in contrasto con il presente regolamento decadono 
			e dovranno essere adeguate in occasione della prima assemblea utile.